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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

lunedì 4 gennaio 2016

Attivo il nuovo Portale della Giustizia Tributaria.

Attivo il nuovo Portale della Giustizia Tributaria.


Dal 01/12/2015 è stato attivato il nuovo portale telematico per accedere ai servizi di competenza della giustizia Tributaria, al seguente indirizzo: Giustizia Tributaria.





Per il momento il servizio telematico interesserà solo due Regioni italiane la Toscana e l’Umbria, per poi successivamente estendersi anche alle altre commissioni presenti sul territorio.

L'obiettivo è quello di creare una nuova piattaforma il Si.git. che, al pari di quella attualmente esistente per il processo civile telematico, consentirà di effettuare il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni tributarie, nonché di accedere al fascicolo processuale informatico del processo e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice.

PROCESSO TRIBUTARIO - novità e chiarimenti.

PROCESSO TRIBUTARIO
Novità alla luce della circolare n.38 del 29/12/2015 dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n.38 del 29/12/2015 - Agenzia delle Entrate


Estensione della procedura di Mediazione e conciliazione sia di valore che per enti nonché al secondo grado, aumento del limite di valore per potersi difendere personalmente e maggiore tutela cautelare, queste sono solo alcuni dei punti presi in esame dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.38/E (scaricabile direttamente dal blog) in commento al D.l. n.156/2015 che ha provveduto a riformare il processo tributario, norme che avranno applicazione per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016.

In particolare si precisa che l’istituto della mediazione, già da tempo estesa anche alle controversie di natura tributaria, viene aumentato di valore per tutti i contenziosi fino ad euro 20.000,00, ed inoltre viene esteso a tutti i tipi di contenziosi tributari, anche per quelli che non sono diretti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, come previsto in precedenza, ma anche per l’Agenzia delle Dogane, l’Equitalia e per altri enti locali, nonché degli agenti della riscossione e dei concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Dlgs n. 446/1997, oltre che per liti di valore indeterminabile ed in materia catastale.
Viene, inoltre, meno la necessità di presentare una apposita istanza per la mediazione, la quale viene introdotta direttamente con la presentazione del ricorso, a seguito del quale si da luogo la fase amministrativa di 90 giorni entro la quale deve svolgersi l’intera procedura mediazione. Il termine di 90 giorni va computato dalla data di notifica del ricorso all’Ente impositore ed è soggetto alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Durante la mediazione il ricorso non è procedibile in attesa della conclusione della procedura stragiudiziale; e, la diretta conseguenza è la sospensione ex lege della riscossione ed il pagamento di quanto reclamato dall’Ente o Ufficio.
Nel caso in cui le parti dovessero raggiungere un accordo le somme concordate potranno essere rateizzate, ed in caso di inadempimento si applica la disposizione di ordine generale di cui al nuovo articolo 15-ter DPR 602/1973, che prevede la decadenza dal beneficio della dilazione qualora si ometta di versare una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.
A tali nuovi limiti l’istituito della conciliazione giudiziale viene esteso anche per le controversie pendenti in secondo grado.

La normativa in esame che si è occupata della riforma del processo tributario, stabilisce come unico strumento di esecuzione delle sentenza tributarie definitive o meno, il giudizio di ottemperanza, in luogo della procedura esecutiva.

Viene anche esteso il limite di valore per il quale il contribuente può difendersi autonomamente ed in assenza del legale, portando il valore delle liti dagli attuali 2.582,28 euro a 3.000,00 euro.

L’assistenza tecnica viene inoltre ampliata anche ad altre categorie di soggetti abilitati come i dipendenti dei Caf, ma sempre in relazione alle controversie che derivano proprio da adempimenti posti in essere dagli stessi Caf nei confronti dei propri assistiti-contribuenti.

Le novità si applicano per i ricorsi notificati dal contribuente a decorrere dal 1° gennaio 2016, mentre per le liti concernenti atti dell’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro, dai procedimenti di mediazione pendenti alla data del 1° gennaio 2016.


martedì 26 agosto 2014

Approvazione del regolamento che disciplina l'iscrizione alla Cassa Forense.


Lo scorso 07 Agosto è stata approvata la delibera n. 20 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in data 20 giugno 2014, con la quale è stato adottato il nuovo testo del "Regolamento ex art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012" , ovvero la cd. riforma forense.





In particolare viene regolamentato l'iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense ed introdotta una nuova disciplina in merito alla contribuzione minima obbligatoria a decorrere dall’anno 2014, in sintesi la normativa prevede:
- l’iscrizione d'ufficio alla Cassa con delibera della Giunta Esecutiva a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione all'Albo da parte del Consiglio dell'Ordine;
- la possibilità, in sede di prima iscrizione, di estendere, su base volontaria, l'iscrizione alla Cassa a tutti gli anni di pratica professionale, con o senza abilitazione, e all'anno 2013;
- le agevolazioni previste dagli artt. 7 e 9 in materia di contributi minimi dovuti e di modalità di pagamento degli stessi per i primi anni di iscrizione alla Cassa;
- le agevolazioni previste dall'art. 10 in materia di esoneri temporanei del versamento dei contributi minimi per le fattispecie individuate dal comma 7 dell'art. 21 della L.247/2012;
- il regime transitorio previsto per gli avvocati che, all'entrata in vigore del Regolamento, non sono ancora iscritti alla Cassa.
Il Regolamento, riguarda anche i professionisti che hanno il titolo di avvocato ma svolgono altre attività: i commercialisti come i consulenti del lavoro non potranno più scegliere tra una cassa o l'altra ma manterranno la doppia iscrizione versando a ciascun istituto i relativi redditi.

Con una nota il presidente della Cassa Forense, Nunzio Luciano, informa che a brevissimo partiranno le lettere per chiedere di esercitare l'opzione prevista, «Chi non vuole entrare avrà 90 giorni per comunicarci l'intenzione di cancellarsi anche dall'albo in assenza procederemo con l'iscrizione d'ufficio. Naturalmente faremo della verifiche per appurare che la rinuncia all'albo ci sia stata. Procederemo poi a recuperare i crediti per chi pur iscritto alla cassa non verserà i contributi».
Il Regolamento non è più destinato, come era previsto in origine, agli avvocati che non hanno raggiunto i 35 anni, e prevede un pagamento di € 700 all'anno come contributo soggettivo, anziché di € 2.800. Chi vuole può coprire anche l'anno 2013. Il trattamento previdenziale sarà ridotto in proporzione a quanto versato, restando ferma una copertura totale nei casi di malattia grave o di calamità, eccezioni in cui può scattare anche l'esenzione di un anno.
Nonostante la riforma preveda il trattamento agevolato per determinate categorie, la protesta continua da parte di alcune associazioni ed iscritti, i quali continuano a commentare negativamente la riforma, la quale dovrebbe comunque comportare numerose cancellazioni.
La presidente dell'Associazione Nazionale Giovani Avvocati Nicoletta Giorgi «Certamente con l'adozione del Regolamento si è dimostrata una sensibilità a investire sul futuro dei giovani tuttavia è necessario che chi rappresenta l'avvocatura, oggi più di ieri, crei le condizioni per trovare nuovi spazi di mercato. Se da una parte è augurabile che l'iscrizione d'ufficio serva a far uscire di scena chi nella vita fa altro, non nascondo che c'è anche il timore che siano costretti a fare un passo indietro anche i giovani che non riescono a pagare neppure cifre così ridotte. Il 19 settembre - informa la presidente dell'Aiga - avremo un incontro con la Cassa per discutere sui contenuti del regolamento assistenza che stanno predisponendo».

Per il Presidente Nunzio Luciano «I 50mila che verranno da noi sono iscritti alla gestione separata dell'Inps e pagano o dovrebbero pagare cifre superiori, senza avere l'assistenza che noi saremo in grado di fornire, oltre ai supporti per svolgere la professione. Certo, chi voleva fare l'avvocato sottobanco, non potrà farlo più. Sono molti ad esempio gli iscritti all'Albo che fanno gli insegnanti pur facendo cinque o sei cause l'anno, senza versare alla Cassa. Chi teme la scrematura deve sapere che, se fosse passata la linea, proposta da una minoranza dell'avvocatura, di applicare una contribuzione più elevata ci sarebbe stata una falcidia. È paradossale che a lamentarsi siano proprio i maggiori beneficiati. Con l'obbligo dell'iscrizione contestuale Albo-Cassa non abbiamo fatto altro che allinearci alle altre professioni.»

martedì 6 maggio 2014

Arbitro Bancario Finanziario - risoluzione delle controversie contro il sistema Bancario e Finanziario.

Arbitro Bancario Finanziario - risoluzione delle controversie contro il sistema Bancario e Finanziario.

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Tale sistema ha il vantaggio di essere rapido ed economico rispetto al ricorso al giudice, anche perché non prevede la necessità di assistenza legale da parte di un avvocato.
L'ABF è un organismo indipendente istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB), introdotto dalla legge 262/2005 (cd. legge sul risparmio) ed è sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia.
L'attività di segreteria tecnica dei Collegi dell'ABF è svolta da apposite strutture istituite presso le Sedi della Banca d'Italia di Roma, Milano e Napoli.e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia.
Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.

Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario. Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.


In ogni Collegio, l’Organo decidente è composto da cinque membri:
• il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d’Italia; 
• un membro è designato dalle associazioni degli intermediari; 
• un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori). 

L’ABF decide generalmente entro 60 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell’intermediario. Tale termine può però essere superato nel caso in cui la Segreteria tecnica, il Presidente o il Collegio chiedano alle parti di integrare la documentazione presentata. La Segreteria comunica alle parti la decisione e motivazione entro 30 giorni. Entro altri 30 giorni la banca o l’intermediario deve eseguire quanto deciso dall’ABF.

Tale procedura, fortemente voluta dalla Banca d'Italia, è stata istituita con l'intento di dare una valida alternativa agli utenti clienti del sistema bancario, al fine di dirimere le controversie in poco tempo e con costi limitati.     

Nuovi Parametri Forensi - Precisazioni del CNF

Nuovi Parametri Forensi: le principali novità
CNF, newsletter 11.03.2014 n° 186

In attuazione dell'art. 13 della legge professionale forense n.247/2012 sono stati introdotti significanti novità relative tramite il D.M. il quale prevede: aumenti dei valori medi dei parametri, niente riduzione in regime di patrocinio a spese dello Stato, reintroduzione del rimborso delle spese e delle trasferte.

Di seguito si riporta la newsletter 11 marzo 2014, n.186 del Consiglio Nazionale Forense in commento alla recente disposizione legislativa.

Innanzitutto nella versione finale del dm è stata soppressa la riduzione del 30% dei compensi riconosciuti agli avvocati in regime di patrocinio a spese dello Stato. In questo modo si è “limitato il danno” di una riduzione inaccettabile, e si è evitato che tale percentuale si sommasse al taglio già previsto nella legge di Stabilità 2014 (che riduce di un terzo).

E’ chiaro che qualsiasi riduzione, di per sé, è un vulnus al principio di uguaglianza dei cittadini che solo la grave situazione del bilancio dello Stato piò giustificare in via, ci auguriamo, temporanea.

In secondo luogo il decreto Parametri reintroduce il rimborso delle spese forfettarie, ingiustificabilmente estromesso dal dm 140/2012; e la versione definitiva ne fissa una percentuale fissa al 15%, per evitare discrezionalità e difformità sul territorio nazionale al momento della liquidazione giudiziale.

La norma che prevede la riduzione dei compensi per inammissibilità/improponibilità/improcedibilità della domanda, inaccettabile nella sua formulazione originaria, è stata ricondotta a ragionevolezza laddove impone che tale riduzione sia disposta solo in caso di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate nella motivazione della decisione di liquidazione.

Più in generale sono molteplici le novità positive introdotte dal DM Parametri, in assoluto come nuovo sistema di disciplina dei criteri di misurazione e calcolo dei compensi forensi; sia soprattutto rispetto al DM 140/2012 che il CNF ha ritenuto inaccettabile sia nella sua versione originaria sia in relazione alla proposte di modifica circolate nel 2013 che sarebbero state una accettazione al ribasso di minimi miglioramenti, che tuttavia non avrebbero eliminato le storture e i limiti anche parametrici di quel testo.

I valori medi e le nuove tabelle. In linea di massima e facendo una media, il testo del DM rispetto al dm 140 aumenta i valori medi dei parametri del 50%. Ci sono alcune voci e intere tabelle che possono vantare aumenti molto consistenti: così è per la tabella relativa ai Giudizi ordinari e sommari di cognizione davanti al tribunale, per esempio; o quella per le cause di lavoro. Non solo. Rispetto al dm 140 sono state previste nuove tabelle dedicate ad attività professionali frequenti e pur non considerate da quel decreto: si tratta delle tabelle per Atto di Precetto e dei Procedimenti Monitori, che conseguono alla previsione autonoma, nella parte normativa dedicata alla indicazione delle diverse fasi del procedimenti, delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo.

E anche la tabella per la Convalida locatizia.

Sono state eliminate quelle riduzioni fino alla metà dei compensi spettanti per le cause di lavoro di valore inferiore a 1000 euro e per le cause per indennizzo e irragionevole durata dei processi.

Nella tabella penale, ancora, è stata inserita la voce delle Indagini Preliminari.

Oltre alla già ricordata reintroduzione del rimborso delle spese è stata introdotta la indennità di trasferta.

La parte normativa prescrive anche di tener conto in maniera autonoma della attività post-decisione e della attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l’attività giudiziale ma abbia autonoma rilevanza.

Struttura del decreto. Maggiore leggibilità e trasparenza. Il decreto garantisce chiarezza e trasparenza per orientare gli operatori nella valutazione dei costi/benefici di una prestazione professionale. Favorisce quindi la prevedibilità dei costi della prestazione professionale.

Si compone di una parte normativa e di una parte parametrica, la quale è formata da 25 tabelle per il civile, ripartite per tipo specifico di procedimento (anche tributario e amministrativo), e di una tabella per l’attività stragiudiziale (anche per prestazioni svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali); e una tabella per il penale. Ciascuna tabella è divisa nelle quattro fasi principali del procedimento e in scaglioni di valore che replicano quelle previste per il contributo unificato per favorire ancora maggiore semplificazione.

Estensione dei casi di applicabilità dei parametri per una maggiore certezza tra operatori economici. In linea con le previsioni della legge di riforma dell’ordinamento forense, i parametri saranno applicabili non solo dal giudice nei casi di liquidazione giudiziale del compenso ma anche da avvocati e tutti i soggetti pubblici o privati, in assenza di predeterminazione negoziale del compenso con il professionista.

Estensione delle categorie di avvocati ai quali è riconosciuto il compenso. Correttamente il dm prevede e misura il compenso spettante all’Avvocato domiciliatari e al Praticante abilitato al patrocinio, che avrà titolo alla metà dei compensi spettanti all’avvocato.

Maggiore certezza nella liquidazione giudiziale del compenso e proporzionalità al “tipo” di causa. Il decreto prevede una forbice percentuale alla quale il giudice deve attenersi nel caso di scostamento del compenso liquidato dai valori medi (aumenti fino all’80 per cento, diminuzioni fino al 50 per cento) e indica non solo il principio della proporzionalità del compenso all’importanza dell’opera prestata ma anche dei parametri “generali” che tengono conto delle caratteristiche specifiche della singola attività, come la sua urgenza o la difficoltà dell’affare o della complessità delle questioni giuridiche trattate.



domenica 2 febbraio 2014

Astensione proclamata dall'OUA per il 18, 19 e 20 Febbraio 2014.

Astensione proclamata dall'OUA per il 18, 19 e 20 Febbraio 2014.

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana ha indetto l'astensione dalle udienze per le giornate del 18, 19 e 20 Febbraio 2014, nonché la manifestazione in Roma, di seguito la delibera:


Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V. , preso atto della deliberazione dell'OUA, con la seduta del 22/01/2014, ha proclamato l'astensione da tutte le udienze per i giorni dal 18 al 20 Febbraio, condividendo appieno i motivi alla base dello stato di agitazione proclamato.

Di seguito la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V.