L’esimente della buona fede nell’illecito amministrativo.
Sentenza della Corte di Cassazione n°7885 del 2011.
Con la sentenza in epigrafe la Corte ha precisato che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla L. n.689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.
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