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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

giovedì 7 aprile 2011

Tentativo di Conciliazione non effettuato - Improcedibilità della domanda attorea. Tribunale di Prato

 Il Tribunale di Prato con il decreto del 30/03/2011, in materia di improcedibilità della domanda giudiziale, applica l'art.5 co. 1 D.Lgs. 28/2010. Ai sensi di tale articolo il giudice rileva l'improcedibilità dell'istanza attorea e, contestualmente, assegna un termine per la presentazione della domanda di mediazione, fissando l'udienza nel rispetto del termine dell'art. 6 del medesimo d.lgs. 28/2010.
La causa in esame aveva come oggetto l'intervenuto esercizio del recesso da un contratto di locazione per inosservanza del termine di preavviso, con conseguente richiesta di condanna al pagamento della somma corrispondente a sei mensilità del canone di locazione. Il Giudice, rilevata l'applicabilità del co. 1 dell'art 5 D.Lgs. 28/2010, sottolinea che a prescindere dalla qualificazione normativa in termini di “improcedibilità” della sanzione processuale correlata al mancato esperimento della procedura di mediazione, sotto un profilo sostanziale non vi è luogo ad emettere un formale provvedimento di improcedibilità, dovendosi invece assegnare un termine per l’inizio del procedimento di mediazione, con contestuale fissazione dell’udienza … per una data successiva alla scadenza del termine di quattro mesi previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 (che nel caso di specie risulterà decorrere dal termine di quindici giorni assegnato dal giudice - ai sensi del secondo comma del predetto art. 6). Il D.Lgs. 28/2010, prevede la fissazione di una successiva udienza nel termine previsto dall'art. 6 co.1 e non la sospensione del procedimento, come al contrario, era previsto per il rito lavoro. La disciplina distingue a seconda che il procedimento di mediazione sia stato iniziato ma non concluso ovvero non sia stato neppure introdotto. Nella prima ipotesi il giudice si limita a fissare l'udienza successiva dopo i quattro mesi di cui all'art. 6 co. 1 del decreto legislativo. Nel secondo caso il giudice assegna altresì un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, con fissazione, quindi, della successiva udienza dopo quattro mesi e quindici giorni.

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