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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

giovedì 5 maggio 2011

Illegittima la tassa di concessione governativa pagata sui contratti dei cellulari da consumatori privati e Comuni. Commissione Tributaria Veneto

E’ illegittima la tassa di Concessione Governativa pagata sui contratti dei cellulari da consumatori privati e Comuni.
Decisione n.4 del 2011 - Commissione Tributaria del Veneto. 
La nuova sentenza della CTR del veneto ribadisce il NO alla Tassa di Concessione Governativa sui Cellulari.
La Commissione Tributaria Regionale del Veneto con sentenza n.4/2011, sez.16, depositata il 17.1.2011, dopo la n. 5/2011 della sez.1 depositata il 10 gennaio 2011, respingendo l’appello dell’Amministrazione Finanziaria, ha ribadito che non è dovuta la tassa di Concessione Governativa sui contratti di telefonia cellulare corrisposta in bolletta da consumatori privati e Comuni in quanto implicitamente abrogata dal D.Lgs. 259/2003 dando, quindi, il via libera alle richieste di rimborso di quanto corrisposto a tal titolo nel termine dei tre anni dal pagamento. Le sentenze citate seguono altre 76 sentenze favorevoli ai Comuni delle Commissioni Tributarie Provinciali di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia.
“……Bisogna perciò concludere che con il D.Lgs. 259/2003 è stata abrogata tacitamente tutta la normativa basata sul presupposto di un rapporto concessionario di tipo pubblicistico, è venuto quindi meno il presupposto per l’applicazione della T.C.G.”
Tali pronunce sono state emanate su iniziativa dei Comuni del territorio che sostenevano di non dover essere equiparati ad aziende e pertanto non tenuti a pagare il tributo versato ex art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 641/72 a titolo di tassa di concessione governativa.
Il Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) ha espressamente abrogato l’articolo 318 del D.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973, secondo cui oggetto della tassazione sarebbe stato il contratto di abbonamento sostitutivo della licenza, circostanza che sta alla base della giurisprudenza citata. Inoltre, all’art. 3, lo stesso Codice delle comunicazioni elettroniche ha anche liberalizzato la fornitura di servizi di comunicazione.
Tali circostanze hanno fatto si che venendo a mancare, contemporaneamente, il regime concessorio/autorizzativo e l’art. 318, che costituiva il presupposto della tassazione del contratto di abbonamento, l’imposizione di cui all’art. 21 della tariffa può risultare non più applicabile. Tale cambiamento permetterebbe di ottemperare alla normativa comunitaria, che liberalizzando il mercato anche alla luce di Direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002 ha istituito un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

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