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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

mercoledì 25 maggio 2011

Mancata comunicazione dei dati del conducente, Decurtazione punti.

Sentenza del giudice di Pace di Palermo.
Veicolo intestato a persona giuridica, non si applica la decurtazione dei punti al legale rappresentante.
Il Giudice di Pace di Palermo, con la sentenza in oggetto, ha ribadito che nel caso di violazione di norme prevista dal C.d.S., che prevedano la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, tale sanzione accessoria non è applicabile nel caso in cui il veicolo sia intestato a persona giuridica. Infatti, l'art. 126 bis C.d.S. prevede che, qualora il proprietario del veicolo sia una persona giuridica, l'onere di comunicare chi fosse alla guida del veicolo spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato, “ al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca delle indicazioni da cui non sia possibile risalire al conducente “. Tra l'altro, nel caso di veicolo intestato a persona giuridica non si potrà mai procedere alla presunzione di conduzione ad opera dell’intestatario, atteso che un’impresa non potrà mai essere titolare di patente, né potrà condurre un veicolo, né la decurtazione potrà essere applicata sulla patente del legale rappresentante dell’impresa poiché ciò darebbe origine ad un’ipotesi di responsabilità oggettiva, illegittima nel nostro ordinamento.
Né la decurtazione potrà essere applicata sulla patente del legale rappresentante dell’impresa poiché ciò darebbe origine ad un’ipotesi di responsabilità oggettiva, illegittima nel nostro ordinamento. Ogni sanzione di natura personale deve trovare, infatti, il proprio fondamento nella prova, anche per via presuntiva, della riconducibilità alla persona dell’azione illecita.
Nel caso di veicolo intestato a persona giuridica non si potrà mai procedere alla presunzione di conduzione ad opera dell’intestatario, atteso che un’impresa non potrà mai essere titolare di patente, né potrà condurre un veicolo.
Ne ciò è possibile nel caso di intestazione del veicolo a persona fisica, in virtù della presunzione già esposta, ciò non appare assolutamente attuabile nei confronti del legale rappresentante di persona giuridica intestataria di veicolo.
Quest’ultimo, ove si rendesse responsabile della omissione dell’indicazione del conducente di veicolo aziendale, sarebbe soggetto passivo della specifica sanzione pecuniaria prevista dall’art. 180, 8° comma, e null’altro.
In buona sostanza, si deve ritenere che tale sanzione faccia carico sia alla persona giuridica intestataria del veicolo che alla persona fisica del legale rappresentante, ma ciò non potrà mai avere ad oggetto la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente.


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