Riforma
del Processo Civile - Il Filtro in Appello
Con
la conversione con modifiche del d.l. del 22/06/ 2012 n. 83, la legge del 7
agosto 2012 n. 134, contenenti “Misure urgenti per la crescita del Paese”,
viene inserito, rispetto al testo
originario una formulazione più incisiva, dell’articolo 54 del Dl n.83/2012, contenente il cd. filtro in appello.
Con la nuova riforma del processo civile
viene quindi introdotto un vero e proprio giudizio d’inammissibilità per gli
appelli che non abbiano “ragionevole
probabilità” di essere accolti (nuovi artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.), viene
limitata la possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi
dell’articolo 360, n. 5 c.p.c. , si vuole incentivare l’attore ad introdurre la
causa in primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione
(articolo 702-bis ss. c.p.c.).
L’obiettivo dichiarato della riforma è di
trasformare il 70% di appelli, che in sentenza vengono dichiarati infondati, in
provvedimenti d’inammissibilità, ma all’inizio del processo.
L’appellante dovrà quindi indicare, a pena di inammissibilità, le parti del
provvedimento impugnate, le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti
compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriva la
violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Quindi
il giudice in prima udienza dovrà valutare la fondatezza dei motivi di appello,
e verificare se l’atto di appello risponde ai requisiti di cui all’articolo
342, comma 1 c.p.c. , in difetto, dovrà dichiarare l’appello inammissibile.
Viene
inoltre limitato il potere di dedurre nuove prove in appello, circostanza
questa ammessa solo se la parte dimostra di non averle potute proporre nel
giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile (articolo 345, comma 2
c.p.c.), scompare quindi la possibilità di ammettere in appello le prove nuove
ritenute “indispensabili ai fini della
decisione della causa”
Scompare
la possibilità di impugnare per “omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione”, sostituita dall'omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra
le parti” per il ricorso in Cassazione.
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