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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

giovedì 27 settembre 2012

Riforma del Processo Civile - Il Filtro in Appello


Riforma del Processo Civile - Il Filtro in Appello
Con la conversione con modifiche del d.l. del 22/06/ 2012 n. 83, la legge del 7 agosto 2012 n. 134, contenenti “Misure urgenti per la crescita del Paese”, viene inserito,  rispetto al testo originario una formulazione più incisiva, dell’articolo 54 del Dl n.83/2012, contenente il cd. filtro in appello.
    Con la nuova riforma del processo civile viene quindi introdotto un vero e proprio giudizio d’inammissibilità per gli appelli che non abbiano  “ragionevole probabilità” di essere accolti (nuovi artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.), viene limitata la possibilità di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360, n. 5 c.p.c. , si vuole incentivare l’attore ad introdurre la causa in primo grado nelle forme del procedimento sommario di cognizione (articolo 702-bis ss. c.p.c.).
     L’obiettivo dichiarato della riforma è di trasformare il 70% di appelli, che in sentenza vengono dichiarati infondati, in provvedimenti d’inammissibilità, ma all’inizio del processo.
    L’appellante dovrà quindi indicare, a pena di inammissibilità, le parti del provvedimento impugnate, le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Quindi il giudice in prima udienza dovrà valutare la fondatezza dei motivi di appello, e verificare se l’atto di appello risponde ai requisiti di cui all’articolo 342, comma 1 c.p.c. , in difetto, dovrà dichiarare l’appello inammissibile.
Viene inoltre limitato il potere di dedurre nuove prove in appello, circostanza questa ammessa solo se la parte dimostra di non averle potute proporre nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile (articolo 345, comma 2 c.p.c.), scompare quindi la possibilità di ammettere in appello le prove nuove ritenute “indispensabili ai fini della decisione della causa”
Scompare la possibilità di impugnare per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, sostituita dall'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” per il ricorso in Cassazione.

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