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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

lunedì 4 aprile 2011

Terzo Trasportato, azione esperibile

Sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli del 30/03/2011.
il terzo trasportato può agire ai sensi dell’art. 141 del D.L.vo 209/05 nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore solo nel caso in cui nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli assicurati per la RCA, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Se, invece, vuole far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso, può agire nei confronti del vero responsabile del danno e della sua Compagnia di assicurazione con l’azione diretta di cui all’art. 144 e, nel caso di sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato, veicolo o natante scoperto di assicurazione e veicolo o natante assicurato presso una impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente, con l’azione di cui all’art. 283 stesso codice”. 
Questo è quanto precisato con la sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli in tema di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale. Nella normativa di cui al D.L.vo 209/05, al danneggiato terzo trasportato sono concesse due azioni alternative: quella nei confronti della compagnia di assicurazione del vettore quando ne sussistono i presupposti, e quella nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia di assicurazione, ex art. 144.
La Corte Costituzionale, con diverse ordinanze, ha sempre ribadito il principio che: - la norma di cui all’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni private va interpretata nel senso che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso (Ordinanze n. 205/08, n. 441/08, n.191 e n.201 del 2009, n.85/10). Quindi, il terzo trasportato può agire ai sensi dell’art. 141 del D.L.vo 209/05 nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore solo nel caso in cui nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli assicurati per la RCA, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Se, invece, vuole far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso, può agire nei confronti del vero responsabile del danno e della sua Compagnia di assicurazione con l’azione diretta di cui all’art. 144 e, nel caso di sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato, veicolo o natante scoperto di assicurazione e veicolo o natante assicurato presso una impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente, con l’azione di cui all’art. 283 stesso codice. 
       

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