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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

sabato 2 aprile 2011

Opposizione a decreto Ingiuntivo - Termini di comparizione.

Termini di comparizione in caso di opposizione a decreto Ingiuntivo. Sentenza Cassazione Civile n°6514 del 2011.

Con la sentenna n°6514 del 22/03/2011 la Corte di Cassazione precisa che il termine di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo non può automaticamente ridursi della metà perché si attuerebbe una disparità tra le parti, così determinando un processo ingiusto.
Le sopravvenienze giurisprudenziali non possono incidere su processi già iniziati. Le affermazioni delle Sezioni Unite n. 19246/2010, non possono essere condivise; si rimette la questione di nuovo alle SS.UU., ex art. 374 comma 3 c.p.c. Tale pronuncia contraddice il precedente orientamento della Suprema Corte la quale, con sentenza n°19246 del 2010 aveva affermato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, i termini di costituzione dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti alla metà per il solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, quindi non soltanto nel caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario. Infatti, il dimezzamento dei termini di comparizione è un effetto legale della proposizione dell’opposizione e non dipende affatto dalla volontà dell’opponente di assegnare un termine inferiore a quello previsto dall’art. 163 bis c.p.c. Difatti, la tardiva costituzione dell’opponente veniva equiparata alla sua mancata costituzione con conmseguente improcedibilità dell’opposizione.
 

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