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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

La Mediazione e la Conciliazione

La conciliazione è una procedura di risoluzione delle controversie in base alla quale una terza persona imparziale, il conciliatore, assiste le parti in conflitto guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti.
La conciliazione non vuole sopperire alle carenze del sistema giudiziario, ne si pone come alternativa alla giustizia, ma propone una via, differente dalle altre più conosciute o più praticate, di soluzione dei conflitti.
Ad esempio l’arbitrato, così come il processo civile, appartiene alle procedure contenziose, cioè rappresenta uno scontro tra due parti volto ad accertare la violazione di un diritto: compito del giudice, o dell’arbitro, è quello di mettere a confronto le parti e individuarne le relative responsabilità.
Diversamente, con la conciliazione si tenta di individuare la soluzione ottimale del problema e di orientare le parti a giungere ad un accordo vantaggioso per entrambe.

Caratteristiche del procedimento:
1) LaVolontarietà:
Le parti partecipano alla conciliazione per decisione propria, e:
possono decidere di portare a buon fine la procedura solo se lo considerano
conveniente per i loro interessi.
in caso di accordo delineano personalmente i suoi termini.
non sono costrette a rinunciare ad altre vie per risolvere il conflitto.
2) Procedura Cooperativa:
La conciliazione contribuisce non solo ad ottenere una soluzione ai problemi, ma anche a rafforzare le relazioni in base al principio della negoziazione collaborativa per cui si deve "attaccare il problema e non le persone coinvolte".
3) La imparzialità:
il conciliatore è un terzo imparziale, nel senso che non può avere interessi in comune con nessuna delle parti.
4) È una procedura rapida:
Mentre la durata media di un giudizio civile ordinario si protrae per anni, il tentativo di conciliazione può consentire una risoluzione in una sola seduta.
5) Creatività:
sulla misura degli interessi e i bisogni delle parti; ogni accordo sarà modellato
6) Preserva la riservatezza:
Nulla di ciò che emerge dalle udienze di conciliazione potrà essere rivelato dai conciliatori, ne dalle parti. La riservatezza è una caratteristica fondamentale della conciliazione. Per assicurarla, si deve firmare prima dell’inizio delle sessioni, un "Accordo di Riservatezza".
7) Autocomposizione:
Le parti hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente; sono loro stesse (e non un terzo) a decidere la portata del loro accordo, e le modalità di formalizzazione.
8) E’ economica:
Si pagano solo gli onorari del conciliatore, che hanno un costo fisso; non si devono pagare né le tasse giudiziarie, ne perizie, ne altri costi addizionali.
9) Autonoma:

Se le parti non arrivano ad un accordo, non perdono alcun diritto e, possono avviare una causa giudiziaria. Nel caso che la conciliazione si concluda col raggiungimento di un accordo totale o parziale, questo avrà valore di contratto, e le parti si impegneranno a dare esecuzione al medesimo nei termini da loro stabiliti.
10) Direzione della procedura ad opera del conciliatore :

Il conciliatore è un terzo imparziale, con la preparazione sufficiente ad applicare tecniche speciali che aiutino ad ascoltare, valutare e creare alternative.

I Costi della mediazione D.M. 180/2010.

Tabella A (articolo 16, comma 4) 
Valore della lite                          –               Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000:                                                    Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000:                                   Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000:                                Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000:                              Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000:                              Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000:                            Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000:                          Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:                      Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:                  Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000:                                              Euro 9.200.



- La Mediazione non può avere ad oggetto diritti indisponibili.


Rapporto tra Mediazione e Processo. (D.L. 28/2010)
Il legislatore, oltre alla regolare procedura di mediazione instaurata da una o entrambe le parti, ha previsto anche la figura della mediazione delegata, ovvero per quei procedimenti pendenti in Tribunale e per i quali si ritiene possibile risolvere la controversia tramite l'utilizzo della Mediazione.Tale scelta può avvenire anche in sede di giudizio di appello, dopo aver valutato la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti.
Se le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la successiva udienza non prima di quattro mesi e, quando la mediazione non e’ gia’ stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari.

La Legge ha previsto dei casi specifici per i quali non si applica la condizione di procedibilità della Mediazione.
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell’azione civile esercitata nel processo penale.


L’informativa al cliente e i benefici fiscali (art. 4, d.lgs. 28/2010)

INFORMATIVA
EX ART. 4 D.LGS. N. 28/2010
E ART. 13 D.LGS. N. 196/2003

Gentile cliente,
Ai sensi degli articoli 4 del d.lgs. 28/2010 e 13 del d.lgs. 196/2003, la informo di quanto segue:
1 - l’incarico da lei conferito rientra nelle controversie civili e commerciali di cui all’articolo 5 del d.lgs. 28/2010, pertanto è necessario esperire il tentativo obbligatorio di mediazione innanzi all’organismo di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda;
2 - il procedimento obbligatorio di mediazione è esente da bolli, diritti e spese di qualsiasi natura, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo istitutivo della mediazione obbligatoria; la registrazione è esente sino ad euro 51.646;
3 - il procedimento di mediazione è soggetto al pagamento dell’indennità dovuta per compenso ai soggetti abilitati alla funzione di mediatore; il compenso è dovuto in caso di esito positivo della mediazione; in tal caso alle parti è riconosciuto un credito di imposta commisurato alla indennità di mediazione e sino alla concorrenza di euro 500;
4 - la parte, se nelle condizioni di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’articolo 76 del d.P.R. 115/2002, può depositare apposita richiesta all’organismo di conciliazione;
5 - i dati rilasciati dal cliente, saranno trattati secondo le modalità dell’articolo 13 del d.lgs. 196/2003, dunque finalizzati esclusivamente all’incarico conferito e con la sottoscrizione della presente informativa si intende rilasciato anche il consenso al trattamento dei dati personali; i dati non sono soggetti a diffusione e possono essere comunicati a collaboratori di studio o operatori del settore giudiziario, al fine degli adempimenti connessi all’incarico conferito;
6 - i dati possono essere trattati anche per comunicazioni telematiche all’organismo di mediazione che è obbligato alla riservatezza ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 28/2010.

(luogo e data)

il cliente ................................
È autentica
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