Istituto di Credito responsabile per l'operato del promotore finanziario. Sentenza Tribunale di Monza del 01/07/2011.
"La banca non è responsabile della sottrazione di denaro effettuata dal promotore finanziario nel caso in cui i clienti abbiano accettato una rendicontazione difforme da quella ufficiale." E' quanto ha disposto il Tribunale di Monza, con la sentenza 1° luglio 2011.
Nella specie alcuni risparmiatori agivano in giudizio contro un noto istituto di credito, in quanto un promotore finanziario, incaricato dalla banca alla gestione degli investimenti dei medesimi, distraeva ingenti somme di denaro da questi affidategli. Gli attori chiedevano che venisse accertata l'illiceità della condotta tenuta dal promotore, nonché il risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale cagionato dalla banca.
Secondo il Tribunale, l'accettazione, da parte dei clienti, di una rendicontazione parallela e del tutto difforme da quella ufficiale inviata dalla banca, deve essere considerato un chiaro indice della consapevolezza di costoro di operare extra ordinem e dell’esistenza, quantomeno, di quella “fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, delle regole di condotta su quest’ultimo gravanti” idonea ad integrare, come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, un addebito di responsabilità a carico dello stesso cliente, a titolo di colpa concorrente o esclusiva.
Nel caso di specie si evidenzia come la condotta del risparmiatore “presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi quali ad esempio il numero e la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari ed il valore complessivo delle operazioni". Deve, dunque, escludersi qualsiasi rapporto di occasionalità necessaria tra il palesemente illecito operato del promotore e la banca convenuta e, in ogni caso, deve ritenersi integrata la corresponsabilità dei clienti, ex art. 1227 c.c., idonea ad incidere, in via esclusiva, sulla creazione dei conseguenti danni.
Infine, per quanto attiene al preteso risarcimento del danno non patrimoniale, secondo i giudici territoriali nulla può essere liquidato agli attori per l’invocato danno, sia in forza dell’impossibilità di dimostrare il nesso causale tra le lesioni alla salute dei clienti ed il comportamento illecito del promotore finanziario, sia in considerazione dell’accertata “fattiva acquiescenza” dei primi rispetto a tutte le condotte irregolari del promotore finanziario.

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