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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

lunedì 11 aprile 2011

Notifica dell'atto alla s.n.c. - avviso di deposito al socio.

Sentenza della Corte di Cassazione n.3342 dell'11 febbraio 2011.
Nel caso di notifica al legale rappresentante della società in nome collettivo la notifica postale alla snc è ugualmente valida, anche nel caso in cui viene lasciato l'avviso di giacenza al legale rappresentante p.t. della  società in virtù del rapporto organico tra la società e l’amministratore. La Corte ha stabilito che in tema di notifica a mezzo posta di atti impositivi ad una società di persone, non si verifica la nullità della notifica, quando, all’esito del mancato recapito di tali atti regolarmente inviati alla società destinataria, l’avviso del relativo deposito (inviato nella sede della società destinataria) venga indirizzato non alla società bensì alla persona fisica del socio legale rappresentante della stessa.
Secondo i giudici della Corte, quindi, tale circostanza rappresenta una irregolarità meramente formale, la quale non induce nessuna incertezza riguardo alla identità del soggetto destinatario della notifica degli atti e neppure impeditivi all’avviso di giacenza di svolgere la propria funzione di portare la società a conoscenza del fatto che presso l’ufficio postale erano stati depositati atti ad essa destinati.
 “il fatto che - all'esito del mancato recapito di atti impositivi regolarmente inviati per raccomandata postale alla società destinataria - l'avviso del relativo deposito nell'ufficio postale, pur esso regolarmente inviato nella sede della società destinataria, fosse indirizzato non alla società ma alla persona fisica del socio legale rappresentante della stessa costituisce mera irregolarità, che non da luogo a nullità della notifica nè ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 1, in mancanza di espressa comminatoria di legge, nè ai sensi del secondo comma della stessa disposizione, non trattandosi di carenza di un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo della notifica. La procedura di notifica degli atti impositivi presupposti alla cartella impugnata deve dunque giudicarsi validamente perfezionata”.





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