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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

sabato 18 maggio 2013

BOLLO AUTO – Sentenza n°288/2012 - esenzione se vi è perdita di disponibilità del veicolo.


BOLLO AUTO – Sentenza n°288/2012 – Le regioni non possono imporre l’obbligo di pagare le tasse automobilistiche in caso di fermo amministrativo.

Le regioni non possono imporre l'obbligo di pagare le tasse automobilistiche anche per le vetture soggette a fermo amministrativo o giudiziario.
Il principio dell'esenzione dal pagamento è disciplinato dall'art. 17, comma 18 della legge finanziaria aveva disposto che il bollo auto non va pagato in tutti i casi in cui si perde la disponibilità del veicolo, indipendentemente dal fatto che tale perdita venga annotata al PRA. (circolare n°122/E – 11/05/98)
Principio ribadito dalla sentenza n°288/2012 della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'art. 10 della legge della Regione Marche n°28 del dicembre 2011, che aveva escluso l'esenzione dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale per i beni mobili registrati sottoposti a fermo amministrativo o giudiziario.
Tale tributo infatti, benché gestito direttamente dalle regioni, resta comunque di esclusiva competenza statale, con la conseguenza che devono essere rispettati i criteri fissati dal legislatore nell'esclusione delle esenzioni. Tale tassa automobilistica è tributo istituito e regolato da legge statale attribuita alle regioni a statuto ordinario assumendo contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale.

Le Regioni quindi “non possono modificare il presupposto ed i soggetti d’imposta; possono modificare le aliquote nel limite massimo fissato dal comma 1 dell’art. 24 del d.lgs. n. 504 del 1992; possono disporre esenzioni nei limiti di legge e, quindi, non possono escludere esenzioni, detrazioni e deduzioni già previste dalla legge statale”.


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