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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

martedì 17 maggio 2011

Abolizione della Cartella di pagamento. Legge 30 luglio 2010 n.122.

Abolizione della cartella di pagamento 

Dal 1 luglio 2011 l’avviso di accertamento diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, ha riformato il sistema di riscossione delle somme richieste mediante avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva. L’art.29 del decreto attribuisce efficacia esecutiva all’avviso di accertamento, precisando che le nuove regole avranno effetto a partire dagli avvisi notificati dal primo luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. L’avviso di accertamento diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto. Come espressamente previsto dalla legge, gli avvisi di accertamento ed i correlati provvedimenti di irrogazione delle sanzioni “divengono esecutivi all’atto della notifica”. Pertanto, ai fini dell’esecuzione non è più necessaria la notifica della cartella di pagamento.
L’avviso di accertamento ed il contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni dovranno contenere l’intimazione ad adempiere all’obbligo di versamento delle somme richieste mediante l’accertamento stesso entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni).
Inoltre, l’avviso de quo dovrà contenere l’indicazione delle somme da pagare a titolo provvisorio, nel caso di proposizione del ricorso, secondo quando previsto dall’art. 15 del D.P.R. n. 602/1973; nonché l’avvertimento che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste verrà affidata ad Equitalia per procedere all’esecuzione forzata, derogando alle norme in materia di iscrizione a ruolo.
Con l’abolizione della cartella di pagamento, è variata la sequenza procedimentale della riscossione dei tributi, prima basata sull’iscrizione a ruolo e sulla susseguente notifica della cartella di pagamento in cui era incorporato. In luogo della vecchia procedura, la riscossione avverrà pertanto mediante la notifica dell’avviso di accertamento, l’affidamento del credito all’Agente della Riscossione, l’eventuale intimazione ad adempiere ed il pignoramento. L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.

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