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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

sabato 7 maggio 2011

Sanabile la notifica presso lo studio di un avvocato deceduto se il collega ne continui l’attività. Sentenza Cass. n.9797 del 04/05/2011.

Sentenza n.9797 del 04/05/2011. Cassazzione Civile. Sanabile la notifica pressi lo studio legale di un avvocato deceduto se il collega ne continui l'attività.
La recente sentenza della Cassazione n.9797/11 stabilisce che la notifica presso lo studio di un avvocato deceduto o anche cancellato dall’albo, è valida sempreché un altro professionista ne prosegua l’attività. Lo studio, in tal caso, va considerato alla stregua di un ufficio e l’elezione di domicilio s’intende effettuata con riferimento all’organizzazione in sé.  Con tale sentenza la seconda sezione civile della Cassazione ha ribadito l’orientamento già sviluppato con la precedente sentenza della Cassazzione n.58 del 2010. Nella fattispecie all’esame dei giudici, dal momento che risulta provato che presso lo studio del legale deceduto è stato notificato il biglietto di cancelleria concernente l’udienza di discussione, deve pervenirsi alla conclusione che l’ufficiale giudiziario non doveva limitarsi a dare conto dell’avvenuto decesso del professionista, piuttosto avrebbe potuto provvedere alla notifica nelle mani del collega di studio, stante la sostanziale equiparazione dello studio professionale all’ufficio, con la conseguenza che la mancata conoscenza dell’udienza fissata per la discussione del ricorso può essere ascritta a errore scusabile.

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