Informazioni personali

Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

lunedì 26 dicembre 2011

Obbligo del risarcimento anche senza addebito. (Sentenza Cassazione n°18853/2011)

Violazione dell'obbligo di fedeltà e risarcimento anche senza addebito. Sentenza della Cassazione n.18853/2011.
La Corte di Cassazione con la promuncia n°18853/2011 ha ribadito che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 cod. civ..
Tale sentenza non presuppone quella di addebito in sede di separazione, la quale non è preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a detti danni. Non esiste infatti una norma di diritto positivo che affermi la natura pregiudiziale della pronuncia di addebito sulla domanda di risarcimento, né esistono in tal senso ragioni di ordine pubblico.
La violazione dei doveri nascenti dal matrimonio non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma, ove ne sussistano i presupposti secondo le regole generali, può integrare gli estremi di un illecito civile. In tal caso, la relativa azione deve ritenersi del tutto autonoma rispetto alla domanda di separazione e di addebito ed esperibile a prescindere da dette domande, ben potendo la medesima “causa petendi” dare luogo a una pluralità di azioni autonome contrassegnate ciascuna da un diverso “petitum”.
Quindi nel giudizio di separazione laddove non sia stato domandato l’addebito, o si sia rinunciato alla pronuncia di addebito, il giudicato si forma, coprendo il dedotto e il deducibile, unicamente in relazione al “petitum” azionato e non sussiste pertanto alcuna preclusione all’esperimento dell’azione di risarcimento per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, così come nessuna preclusione si forma in caso di separazione consensuale.

Nessun commento:

Posta un commento