Datore che controlla l'e-mail del dipendente, nessuna violazione dello statuto dei lavoratori.
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza n°2722 del 2012.
La
Cassazione, con sentenza 23 febbraio 2012, n. 2722 ha precisato che il
divieto per il datore di lavoro di controllare l'email deldipendente viene a cadere quando il controllo si verifica ex post:
nell’eventualità in cui emergono circostanze di fatto tali da sostenere
l’inizio di una indagine di natura retrospettiva.
Il datore di lavoroè
legittimato ad accedere ai contenuti della posta elettronica del
prestatore di lavoro. Nel caso in cui dovessero essere accertate delle violazioni, si rende
legittimo l’eventuale licenziamento.
Per la Corte di Cassazione non sussiste alcuna violazione allo Statuto
dei Lavoratori in tema di
controlli a distanza dei lavoratori dipendenti. Il controllo da parte del datore sulle e-mail non concerneva
la sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa, bensì era
preordinata ad accertare eventuali condotte illecite che ponevano in
pericolo l’immagine della datrice nei confronti di terzi soggetti:
“entrava in gioco il diritto del datore di lavoro di tutelare il proprio
patrimonio, che era costituito non solo dal complesso dei beni
aziendali, ma anche dalla propria immagine esterna, così come
accreditata presso il pubblico. Questa forma di tutela egli poteva
giuridicamente esercitare con gli strumenti derivanti dall’esercizio dei
poteri derivanti dalla sua supremazia sulla struttura aziendale”.

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