Il tasso di
interesse è usurario anche se la soglia di legge è superata per effetto della
mora
Sentenza n.350 del
09/01/2013
In particolare, precisa la Corte, che le clausole contrattuali, che
stabiliscano tassi d’interesse ordinari e di mora, la cui somma superi il
valore soglia ex art. 2, co. 1, L. 7.3.1996, n. 108, sono nulle, senza
inficiare il negozio nella sua interezza.
Chi beneficia del finanziamento ha quindi diritto ad ottenere la
restituzione degli interessi già versati o anche di quelli corrisposti in
misura superiore al dovuto, rimanendo valido il mutuo contratto.
Anche alla luce dell’art. 1419, co. 3, c.c., ilo quale statuisce
che “la nullità di singole clausole non importa la nullità del
contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme
imperative”.
Per stabile se si configura l’usura, occorre avere riguardo al momento
in cui gli interessi derivanti dal mutuo sono stati convenuti, a qualunque
titolo, indipendentemente da quando sia richiesto il loro pagamento (art. 1, co. 1, DL n.394/00, convertito
nella L. 28.2.2001, n. 24, recante l’interpretazione autentica della L.
7.3.1996, n.108; Corte Cost., 25.2.2002, n. 29).
Il tasso applicabile deve essere concordato nel rispetto del
tetto stabilito trimestralmente dal Ministero del Tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi.
Il limite è fissato attraverso la rilevazione del tasso effettivo
globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo
e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (art. 2, co. 1, L.
7.3.1996, n. 108). Il superamento della soglia di legge configura un illecito
penale, punibile ai sensi dell’art. 644, c.p. e rende nulla la clausola
contrattuale che ha previsto il tasso, ex art. 1815, co. 2, c.c., giustificando
la non debenza degli interessi concordati.
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