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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

lunedì 17 giugno 2013

Tasso di interesse usurario anche se la soglia di legge è superata per effetto della mora.




Il tasso di interesse è usurario anche se la soglia di legge è superata per effetto della mora

Sentenza n.350 del 09/01/2013


La Suprema Corte di Cassazione ha rivisto uno degli elementi che permette di identificare e definire il tasso di interesse applicato come usurario dagli istituti di credito all’atto della stipula di un contratto di mutuo e quindi tenendo conto del momento in cui essi sono convenuti, ai sensi degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c..
In particolare, precisa la Corte, che le clausole contrattuali, che stabiliscano tassi d’interesse ordinari e di mora, la cui somma superi il valore soglia ex art. 2, co. 1, L. 7.3.1996, n. 108, sono nulle, senza inficiare il negozio nella sua interezza.
Chi beneficia del finanziamento ha quindi diritto ad ottenere la restituzione degli interessi già versati o anche di quelli corrisposti in misura superiore al dovuto, rimanendo valido il mutuo contratto.
Anche alla luce dell’art. 1419, co. 3, c.c., ilo quale statuisce che “la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”.

Per stabile se si configura l’usura, occorre avere riguardo al momento in cui gli interessi derivanti dal mutuo sono stati convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente da quando sia richiesto il loro pagamento (art. 1, co. 1, DL n.394/00, convertito nella L. 28.2.2001, n. 24, recante l’interpretazione autentica della L. 7.3.1996, n.108; Corte Cost., 25.2.2002, n. 29).

Il tasso applicabile deve essere concordato nel rispetto del tetto stabilito trimestralmente dal Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi.
Il limite è fissato attraverso la rilevazione del tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (art. 2, co. 1, L. 7.3.1996, n. 108). Il superamento della soglia di legge configura un illecito penale, punibile ai sensi dell’art. 644, c.p. e rende nulla la clausola contrattuale che ha previsto il tasso, ex art. 1815, co. 2, c.c., giustificando la non debenza degli interessi concordati.


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