Corte di cassazione civile - sentenza n°10176/11 del 10/05/2011
Il ritardo nel deposito dei provvedimenti giudiziari, anche se sistematico, non può, da solo, integrare illecito disciplinare, essendo necessario verificare anche se esso sia ingiustificato, in relazione al carico di lavoro ed alla situazione personale del magistrato, con un giudizio che ricolleghi il ritardo ad un comportamento allo stesso ascrivibile, almeno a titolo di colpa.
La Corte ha più volte affermato (Sez. Un. 24 marzo 2010, n. 7000; 23 agosto 2007, n. 17919; 17 luglio 2004, n. 12875; 22 gennaio 2002, n. 2626; 12 maggio 2001, n. 195) che il ritardo nel deposito dei provvedimenti giudiziari, anche se sistematico, non può, da solo, integrare illecito disciplinare, essendo necessario verificare anche se esso sia ingiustificato, in relazione al carico di lavoro ed alla situazione personale del magistrato, con un giudizio che ricolleghi il ritardo ad un comportamento allo stesso ascrivibile, almeno a titolo di colpa.
La Sezione disciplinare, indicando nell'elevato numero delle udienze - e nei conseguenti tempi di preparazione delle stesse - la causa giustificatrice specifica dei ritardi nei depositi, senza alcun riferimento all'organizzazione del lavoro del magistrato, ha dimostrato di ritenere che lo stesso non fosse in grado di governare diversamente il profilo della propria organizzazione lavorativa.
In tal modo, ha implicitamente escluso che il comportamento del magistrato potesse considerarsi, per quantità di casi ed entità dei ritardi, tale da violare la soglia della ragionevolezza, e, quindi, ascrivibile allo stesso, anche solo a titolo di colpa, per una errata gestione del proprio lavoro.

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