Tribunale Bologna - Sentenza del 14/02/2011
Il giudice, nella attività interpretativa, deve farsi carico di correggere l'errore evidente, atteso che nella ricostruzione della domanda è tenuto a considerare la volontà della parte espressa non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni, ma dall'intero complesso dell'atto che le contiene, facendo applicazione dei criteri interpretativi dettati per i contratti, agli artt. 1362 e 1363 c.c., e quindi considerando la sostanza della pretesa, secondo buona fede, così come è stata percepita dalle parti nel corso del giudizio.

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