Sentenza dell'11.11.2011 n° 2357 - Cassazione Civile
Alla casalinga va risarcito anche il danno patrimoniale s seguito di un sinistro stradale.
Anche il lavoro domestico è suscettibile di valutazione economica,
per cui alla casalinga che subisce un infortunio stradale deve essere
risarcito non solo il danno biologico, ma anche quello patrimoniale
purché dimostri il concreto pregiudizio alla sua capacità lavorativa.In assenza di tale prova, infatti, non potrà essere liquidato il risarcimento del danno patrimoniale. Così ha disposto la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza 11 novembre 2011, n. 23573. Il caso riguardava una casalinga coinvolta in un incidente stradale, la
quale, non avendo ottenuto l’accoglimento della domanda di risarcimento
del danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa da parte del
Tribunale di primo grado né dalla Corte territoriale, aveva proposto
ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, ha accolto il primo motivo di ricorso presentato
dalla ricorrente, argomentando che la liquidazione del danno
patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa non è una
conseguenza automatica delle lesioni personali, in quanto si rende
necessario verificare nel caso concreto “la attuale o prevedibile
incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro, anche generica, della
vittima”. (Cass. civile, Sez. III, sentenza 24 febbraio 2011, n. 4493).
In effetti, il danno da riduzione della capacità lavorativa patito
dalla casalinga rientra tra le ipotesi di danno patrimoniale, e non
biologico (Cass. civile, Sez. III, sentenza 13 luglio 2010, 16392).
Pertanto, su chi sostiene l’esistenza di tale danno graverà l’onere di
provare come la lesione della salute determini una riduzione della
capacità lavorativa, impedendo o rendendo più gravoso lo svolgimento del
lavoro domestico.
Nel caso in cui non dovesse essere fornita alcuna dimostrazione in tal
senso, non sarà ammissibile la richiesta di liquidazione del danno
patrimoniale.

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