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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

martedì 24 aprile 2012

Insussistenza dell'Obbligo di Mediazione innanzi al Giudice di Pace



INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI MEDIAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE
Sentenza del 23/03/2012 Giudice di Pace di Napoli.

Con la sentenza del 23/3/2012, il Giudice di Pace di Napoli spiega le ragioni della non obbligatorietà della mediazione

Nella causa in esame la controparte aveva sollevato l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di media-conciliazione obbligatorio di cui al d. lgs 28/2010.  Il giudice ha rigettato l'eccezione sostenendo che il procedimento dinanzi al Giudice di Pace già prevede sia la conciliazione in sede contenziosa, in virtù dell'art. 320 comma 1 c.p.c, che in sede non contenziosa ai sensi dell'art. 322 c.p.c. Tale istituto è preesistente al d. lgs. 28/2010, essendo stato introdotto sin dall'istituzione del Giudice di Pace con la legge 374/1991, per cui, non avendo il d. lgs 28/2010 previsto alcuna abrogazione delle suddette norme del codice di procedura civile, "nel procedimento dinanzi al giudice di pace vanno applicate le disposizioni di cui al libro II, titolo II, dall'art. 11 al 322 c.p.c.". 



"Una diversa interpretazione", continua il giudice, "non solo sarebbe in contrasto con il delineato quadro sistemico ma si rivelerebbe manifestamente illogica. Ed invero l'intento deflattivo che si è proposto il legislatore è stato assecondato proprio dall'istituto del giudice di pace che è nato (nomen omen) con lo scopo di favorire la conciliazione delle controversie che può avvenire nella fase giudiziale ex art. 320 c.p.c. Ovvero in quella stragiudiziale azionabile ex art. 322 c.p.c. E pertanto sarebbe paradossale escludere dal processo conciliativo un istituto che è nato precipuamente per lo svolgimento di tale finalità". 



Il giudice di pace nasce proprio con un intento deflattivo, proprio grazie anche ai suoi poteri conciliativi che si aggiungono a quelli coercitivi, a differenza del mediatore che non ne ha alcuno. 

La predetta sentenza ha quindi precisato che nei giudizi instaurati innanzi al Giudice di Pace ed aventi ad oggetto controversie su materie in ordine a cui costituisca condizione di procedibilità il previo esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 del d. lgs. 28/2010, non si debba applicare la disposizione normativa medesima in quanto a ciò osta la sussistenza degli artt. 320 e 322 del codice di procedura civile, in base ai quali nell'ambito del rito dinanzi al GdP sono già contemplati istituti di composizione bonaria delle controversie

La sentenza ha poi precisato che il mancato esperimento del tentativo di mediazione non determina  l'improcedibilità della domanda, l'unico obbligo che ne deriva è di assegnare alle parti un termine di 15  gg. per la proposizione dell'istante con la fissazione di una successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 6 del decreto suddetto. 

LA RISPOSTA DEL MINISTERO
Il Ministero della Giustizia, attraverso il dr. Giancarlo Triscari, ha commentato la precedente pronuncia, successivamente a vari solleciti formulati dagli addetti alla mediazione "La pronuncia non è corretta e soprattutto deve essere chiaro che il procedimento di conciliazione non contenzioso dinanzi al Giudice di Pace non è alternativo al procedimento di mediazione."

1 commento:

  1. Quel Giudice ha confuso la “Mediazione” con la “Transazione”.

    In Mediazione ci si può scambiare documentazione, richiederne di nuova, compiere verifiche, svolgere accertamenti e fare tutto ciò che è necessario a livello informale in modo che, trovando eventualmente la convenienza in una soluzione alla luce dei nuovi elementi a disposizione, si possa evitare il conseguente ed ineluttabile contenzioso legale con un considerevole risparmio di denaro ed energie.
    In Giudizio si deve seguire strettamente il C.p.c. e quindi il G. di P., alla prima udienza, effettua solo una la "transazione" tra le parti in base alla “produzione in atti” a disposizione.
    Grazie al termine “conciliazione” (vedi sentenza) il G. di P. ha fatto “di tutta un’erba un fascio”, confondendo l’esperimento a sua disposizione (semplice transazione in base ai soli elementi a disposizione) con l’esperimento in sede di mediazione (che prevede l’acquisizione informale di qualsiasi elemento esterno).

    NON ha capito assolutamente NULLA della mediazione quel Giudice, come del resto molti legali che venendo in mediazione si limitano solo a transare come se fossero in giudizio.

    L’ignoranza sull’Istituto della mediazione è abissale, soprattutto a riguardo della r.c. auto (oggetto della sentenza del G. di P. di Napoli): anche le Compagnie assicuratrici non partecipano perché dichiarano di essere prive di documentazione (senza sapere che in mediazione si può reperire senza formalità tutto quello che si vuole) o, raramente quando partecipano, inviano agli incontri dei Legali con il solo “mandato a transare” (esempio: “puoi concedere ancora tot euro”) impedendogli, così, di vagliare tutti gli elementi che emergono e, di conseguenza, effettuare scelte alternative, trasformando l’incontro di mediazione in una farsa.

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