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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

lunedì 16 aprile 2012

Vietate a Equitalia le Ipoteche se il debito è al di sotto degli 8 mila euro

Sentenza Cassazione n.5771/2012


Ipoteca ed espropriazione viaggiano di pari passo. Non può cioè iscriversi il vincolo se il credito erariale non è poi realizzabile con la vendita forzata perché la somma dovuta è inferiore alla soglia minima degli 8mila euro stabilita dalla legge. Le sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 5771/2012, nel respingere il ricorso di Equitalia, hanno sciolto a favore del contribuente una vecchia disputa giurisprudenziale.

Intanto, il Dl sulle semplificazioni fiscali (16/2012), ora all’esame del Parlamento per la conversione, ha elevato a 20mila euro il limite per l’espropriazione (allineandovi quello per l’ipoteca), anche a seguito dei numerosi fatti di cronaca che hanno evidenziato l’apposizione di ipoteca e il successivo esproprio degli immobili a partire da semplici contravvenzioni stradali.

Il mancato versamento dei contributi La vicenda che ha portato al rigetto del ricorso di Equitalia - che aveva già perso nei primi due gradi di giudizio - origina da una iscrizione ipotecaria su due terreni di proprietà di una Srl, in provincia di Catanzaro. La società  non aveva pagato una cartella esattoriale di 2.028 euro emessa a seguito del mancato versamento dei contributi dovuti per opere irrigue realizzate dal Consorzio di bonifica.

No all’ipoteca sotto gli ottomila euro
Bocciato il filone interpretativo secondo cui l’ipoteca “assolvendo anche ad una autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, poteva essere iscritta pure per crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad espropriazione forzata”, dunque anche sotto gli 8mila euro, come in questo caso.La tesi abbracciata dalle Sezioni unite escludeva invece che l’iscrizione potesse essere fatta per importi inferiori alla soglia minima per la quale l’agente della riscossione è autorizzato ad espropriare l’immobile. Infatti, osserva la Corte, così come il fermo anche l’ipoteca costituisce “un atto preordinato all’espropriazione, per cui doveva necessariamente soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti” dall’articolo 76 del Dl 602/1973.

La tesi di Equitalia
A nulla è valso l’argomento di Equitalia per cui deporrebbe in senso opposto (oltre a due circolari dell’Agenzia delle Entrate ed una interrogazione parlamentare) il fatto che nel 2010 un decreto (il 40/2010 poi convertito in legge 73/2010) aveva vietato di iscrivere ipoteca sotto gli ottomila euro ma solo a decorre dall’entrata in vigore della legge di conversione. Per i giudici di Piazza Cavour una simile disposizione non autorizza a ritenere che per il periodo pregresso non esistesse alcun limite.  

Infatti, ciò che conta “non è l’intenzione del legislatore (cassazione 2454/1983) o la lettura fattene da ministeri o altri enti, ma la volontà oggettiva della legge (Cass. 3550/1988) quale risultante dal suo dato letterale”, e questo nel caso di specie depone “nel senso della non iscrivibilità dell’ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare”.
         

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