Nel caso di guida in stato
di ebbrezza, è previsto il lavoro di pubblica utilità al posto di ammenda e
carcere
Corte di cassazione -
Sezione IV penale - Sentenza 2 gennaio 2013 n. 71
La
Sezione IV penale della Corte di Cassazione, con la sentenza del 02 gennaio
2013 n°71, ha stabilito che la pena detentiva comminata per la guida in stato
di ebbrezza può essere sostituita con un’ammenda che a sua volta può essere
sostituita dal lavoro di pubblica utilità.
La
predetta pronuncia è stata emessa a seguito del riesame della sentenza con cui
è stato rigettato il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di Appello
di Brescia, con il quale si riteneva che la sostituzione con un lavoro di pubblica
utilità al posto dell’ammenda doveva avere ad oggetto una pena vera e propria e
non una sanzione sostitutiva.
La
legge n.120 del 2010 ha introdotto, nella disciplina sanzionatoria dei reati in
materia di circolazione stradale, salvo che ricorra l’aggravante dell’incidente
stradale, la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che può essere
applicata, per la guida sotto influenza dell’alcool e per la guida in stato di
alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti. I Giudici hanno ritenuto
che tale norma non prevede alcun divieto di applicare della sanzione
sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, dopo aver già sostituito, ai sensi
dell’articolo 53 legge 689/1981, la pena detentiva inflitta, in quanto si tratta
di una disposizione più favorevole non essendo previste interpretazioni
restrittive.
Sempre
secondo l’interpretazione fornita dai Giudici della Corte Costituzionale, la
citata norma non prevede che l’imputato ne faccia apposita richiesta, essendo
prevista, esclusivamente la sua mancata opposizione.
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