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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

domenica 13 gennaio 2013

MEDIAZIONE TRIBUTARIA Circolare n.49/T – Agenzia delle Entrate - Ulteriori chiarimenti


LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA
Circolare n.49/T – Agenzia delle Entrate - Ulteriori chiarimenti
La circolare n.49/T del 28 dicembre 2012 l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti ed indicazioni in ordine alla mediazione tributaria.
La mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall'art.39, c.9, del decreto-legge n.98 del 2011, utilizzata nell'ambito tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere alla Commissione.
Questo istituto riguarda le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative ad atti emanati dall'Agenzia delle Entrate.

La mediazione può riguardare le controversie relative a:
·         avviso di accertamento
·         avviso di liquidazione
·         provvedimento che irroga le sanzioni
·         ruolo
·         rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
·         diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
·         ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie
Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni il valore è calcolato considerando la sola somma delle sanzioni.
Le cartelle di pagamento, non essendo emesse dall’Agenzia delle Entrate, non sono oggetto di mediazione: solo nel caso in cui si eccepisca la mancata notifica di un atto presupposto, riconducibile all’Agenzia delle Entrate, come ad esempio un avviso di accertamento, il contribuente e’ comunque tenuto a presentare preliminare istanza di mediazione.
Non possono formare oggetto di mediazione tributaria, invece, i ricorsi con cui, con l’impugnazione dell’avviso di liquidazione o di accertamento emesso dal Comune, si contesti anche la rendita catastale. Relativamente alle contestazioni in ordine ai tributi richiesti dall’Ente Locale, infatti, difetta il requisito della riconducibilità dell’atto impositivo alle attività dell’Agenzia delle Entrate.
I motivi del reclamo devono coincidere integralmente con quelli dell’eventuale futuro ricorso, inoltre lo stesso può contenere, oltre all’eventuale proposta di mediazione, anche una richiesta di sospensione dell’atto. Oltre alla copia dell’atto impugnato e’ necessario allegare al reclamo la copia di tutti i documenti che si allegherebbero  al ricorso, in caso di esito negativo della mediazione e di eventuale costituzione in giudizio. Il termine di presentazione del reclamo presso la Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso e’ di 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnabile.
Nei successivi 90 giorni l’Ufficio e’ obbligato ad esaminare il reclamo, attraverso strutture diverse da quelle che hanno redatto l’atto.
La decisione dell’Ufficio potrà essere:
-   di accoglimento;
-   di formulazione di una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa;
-   di diniego.
Se entro i 90 giorni non si raggiunge un’intesa, il contribuente avrà 30 di tempo per depositare il ricorso presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, dando così inizio al contenzioso giudiziale attraverso l’automatica conversione del reclamo in ricorso.
Se la mediazione si conclude positivamente viene sottoscritto un accordo. Il pagamento dell’intero o della prima rata va effettuato entro venti giorni dalla sottoscrizione.
Il reclamo presentato all’Ufficio non e’ assoggettato all’imposta di bollo, e quindi va presentato in carta libera, il contributo unificato è previsto solo nel caso in cui il contribuente, dopo l’esito negativo della mediazione, depositi il ricorso presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.
Si tratta, dunque, di uno strumento deflativo del contenzioso tributario, con il quale si mira a ridurre il numero dei procedimenti pendenti in giudizio.

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