LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA
Circolare n.49/T – Agenzia delle Entrate - Ulteriori
chiarimenti
La circolare n.49/T del 28 dicembre 2012 l’Agenzia delle
Entrate fornisce ulteriori chiarimenti ed indicazioni in ordine alla mediazione
tributaria.
La mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall'art.39, c.9, del decreto-legge n.98 del 2011, utilizzata nell'ambito tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte
senza ricorrere alla Commissione.
Questo istituto riguarda le controversie di valore non
superiore a 20.000 euro relative ad atti emanati dall'Agenzia delle Entrate.
La mediazione può
riguardare le controversie relative a:
·
avviso di accertamento
·
avviso di liquidazione
·
provvedimento che irroga le sanzioni
·
ruolo
·
rifiuto espresso o tacito della
restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non
dovuti
·
diniego o revoca di agevolazioni o
rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
·
ogni altro atto emanato dall’Agenzia
delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi
alle Commissioni tributarie
Il valore della
controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato
dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al
netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale
accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle
sanzioni il valore è calcolato considerando la sola somma delle sanzioni.
Le cartelle di pagamento,
non essendo emesse dall’Agenzia delle Entrate, non sono oggetto di mediazione:
solo nel caso in cui si eccepisca la mancata notifica di un atto presupposto,
riconducibile all’Agenzia delle Entrate, come ad esempio un avviso di accertamento,
il contribuente e’ comunque tenuto a presentare preliminare istanza di
mediazione.
Non possono formare
oggetto di mediazione tributaria, invece, i ricorsi con cui, con l’impugnazione
dell’avviso di liquidazione o di accertamento emesso dal Comune, si contesti
anche la rendita catastale. Relativamente alle contestazioni in ordine ai
tributi richiesti dall’Ente Locale, infatti, difetta il requisito della riconducibilità
dell’atto impositivo alle attività dell’Agenzia delle Entrate.
I motivi del reclamo
devono coincidere integralmente con quelli dell’eventuale futuro ricorso,
inoltre lo stesso può contenere, oltre all’eventuale proposta di mediazione,
anche una richiesta di sospensione dell’atto. Oltre alla copia dell’atto
impugnato e’ necessario allegare al reclamo la copia di tutti i documenti
che si allegherebbero al ricorso, in caso di esito negativo
della mediazione e di eventuale costituzione in giudizio. Il termine di
presentazione del reclamo presso la Direzione Provinciale o Regionale che lo ha
emesso e’ di 60 giorni
dalla notifica dell’atto impugnabile.
Nei successivi 90 giorni
l’Ufficio e’ obbligato ad esaminare il reclamo, attraverso strutture diverse da
quelle che hanno redatto l’atto.
La
decisione dell’Ufficio potrà essere:
- di accoglimento;
- di formulazione di una proposta di mediazione con
rideterminazione della pretesa;
- di diniego.
Se entro i 90 giorni non
si raggiunge un’intesa, il contribuente avrà 30 di tempo per depositare il
ricorso presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, dando così
inizio al contenzioso giudiziale attraverso l’automatica conversione del
reclamo in ricorso.
Se la mediazione si
conclude positivamente viene sottoscritto un accordo. Il pagamento dell’intero
o della prima rata va effettuato entro venti giorni dalla sottoscrizione.
Il reclamo presentato
all’Ufficio non e’ assoggettato all’imposta di bollo, e quindi va presentato in
carta libera, il contributo unificato è previsto solo nel caso in cui il
contribuente, dopo l’esito negativo della mediazione, depositi il ricorso
presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.
Si
tratta, dunque, di uno strumento deflativo del contenzioso tributario, con il
quale si mira a ridurre il numero dei procedimenti pendenti in giudizio.
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