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Caserta, Caserta, Italy
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sabato 4 maggio 2013

Avviso di Accertamento nullo se non si tiene conto delle osservazioni effettuate dal contribuente Sent. Comm. Trib. Provinciale di Reggio Emilia n°57/13


Avviso di accertamento nullo se non si tiene conto delle osservazioni effettuate dal contribuente.
"Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, Sentenza n°57 del 04.03.2013" 

Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia ha esaminato il caso in cui l’Ufficio non tenga conto delle osservazioni avanzate dal contribuente durante dell'accertamento redditometrico.

Nel caso preso in esame con la sentenza l’Agenzia delle Entrate emetteva avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2007 e 2008 ai fini IRPEF ritenendo che il reddito complessivo dichiarato dal contribuente fosse incongruo con alcuni indici di capacità contributiva dallo stesso manifestati.

Il ricorrente deduceva che, dopo essere stato invitato a comparire ex art. 38, settimo comma, D.P.R. 600/1973, l’Agenzia non aveva minimamente tenuto conto della documentazione da lui prodotta e procedeva comunque all'emissione degli avvisi di accertamento, senza fornire alcuni giustificazione del motivo per cui non ha tenuto conto di quanto prodotto.

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, richiamando il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n.4624/08, afferma l’illegittimità dell’atto impositivo per difetto di motivazione. I Giudici giungono a tale conclusione sulla base del fatto che, nell'atto  non vi è alcun riferimento alla documentazione e alle deduzioni prodotte dal ricorrente.
L’art. 22 del D.L. n°78/2010 ha introdotto nell'art  38 D.P.R. 600/1973 l’obbligo per l’Ufficio di invitare il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento. Il legislatore ha quindi voluto attribuire un ruolo centrale al contraddittorio. Del resto si era evidenziato da più parti come tale istituto fosse il più adatto ad adeguare l’accertamento sintetico alla situazione concreta del contribuente.
Prima della modifica normativa, infatti, non vi era un obbligo specifico per l’Ufficio e la giurisprudenza di legittimità, in diverse pronunce, aveva attribuito carattere facoltativo al contraddittorio. L’intervento del legislatore, mira quindi a valorizzare tale istituto come strumento di dialogo tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente.

Questione centrale assume l’effettività del contraddittorio, nel senso che questo può dirsi realizzato soltanto se l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare adeguatamente gli elementi apportati.

Pertanto, sull'Ufficio incombe l’onere di considerare le osservazioni e di dare conto di tale valutazioni nella motivazione dell’avviso di accertamento. Se così non fosse, il contraddittorio resterebbe del tutto svuotato di significato, e la modifica legislativa introdotta nel 2010 sarebbe sostanzialmente inutile.
In conclusione, la sentenza oggetto di commento attribuisce la dovuta importanza al contraddittorio, annullando gli atti impugnati. Si tratta di una decisione condivisibile e che va nella direzione di una sempre maggiore valorizzazione di tale istituto, come strumento di attuazione dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Di seguito si riportano i motivi della decisione presa in esame:

Motivi della decisione
6. I ricorsi di cui in narrativa sono connessi soggettivamente ed oggettivamente e vanno, pertanto, riunificati in capo al ricorso di cui al R.G.R. 790/12.
7. La Corte di Cassazione, sent. n. 2008/4624, ha affermato il seguente principio di diritto “La determinazione del reddito effettuata sulla base dell’applicazione del cosiddetto “redditometro” (nel caso di specie, D.P.C.M. 23.12.1992) impone, ai sensi dell’art. 12, comma primo, del d.l. 2.3.1989 n. 69, convertito in legge 27.4.1989 n. 154, come modificato dall'art  7 della legge 30.12.1991 n. 413, di richiedere, a pena di nullità, al contribuente chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni sulle ragioni che avevano giustificato un reddito dichiarato, inferiore a quanto emergente dal redditometro.
Qualora il contribuente, ottemperando all'invito  provveda a trasmettere all'Ufficio le proprie deduzioni, la motivazione dell’eventuale avviso di accertamento deve contenere un’adeguata replica tale da superare le deduzioni della parte.
In mancanza, l’atto impositivo dovrà essere considerato nullo per difetto di motivazione”; principio di diritto da cui non vi è motivo per discostarsi in questa sede, posto che lo stesso risulta pienamente applicabile, essendo medesima la ratio legis, anche al disposto dell’art. 38, comma 7, cit. per cui “L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19.6.1997 n. 218″; facendo ora applicazione, alla fattispecie dedotta in giudizio del suddetto principio di diritto, che fa buon uso dei principii costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione nonché di buona fede, che devono sempre governare i rapporti tra Cittadini e Pubblica Amministrazione, non può che conseguirne l’annullamento degli atti impugnati per difetto di motivazione, posto che negli stessi non viene fatto alcun riferimento alla documentazione ed alle deduzioni prodotte dal Ricorrente in sede precontenziosa, non venendo dunque svolta dall'Agenzia  alcuna attività di replica “anticipata” alle stesse, come richiesto dal richiamato principio di diritto; i ricorsi vanno, dunque, accolti con annullamento degli atti impugnati; le spese di giudizio quantificate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Commissione stante la connessione dei ricorsi di cui agli R.G.R. 790-791/12, li riunifica in capo al R.G.R. 790/12 ed in accoglimento degli stessi annulla gli impugnati atti; le spese di giudizio quantificate in € 2.000,00 (duemila) seguono la soccombenza.


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