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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

venerdì 18 gennaio 2013

Risarcimento dei danni per le notifiche tardive Equitalia


Risarcimento dei danni per le notifiche tardive Equitalia.
Sentenza n°3688/2012 - Tribunale di Salerno

La sentenza n°3688/2012 del Tribunale di Salerno prende in esame il caso tipico di una cartella di pagamento notificata oltre i termini di legge, circostanza che accade purtroppo di frequente. I giudici, con la predetta pronuncia, non si sono limitati ad annullare la cartella di pagamento ma hanno anche condannato l’ente riscossore al risarcimento dei danni arrecati. Il magistrato ha precisato che il concessionario della riscossione non può notificare pretese esattoriali per le quali è intervenuta la decadenza; diversamente, scatta la sua responsabilità al risarcimento del danno per aver creato un pregiudizio al contribuente. Questo perché i rapporti tra amministrazione finanziaria e cittadino devono essere improntati alla collaborazione e buona fede.
Per essere esonerata dalla responsabilità l’ente riscossore deve dimostrare che la decadenza si è verificata per la tardiva formazione dei ruoli da parte dell’amministrazione titolare del credito. Se invece di disinteressa di fornire questa prova nel corso della causa, il contribuente può ottenere, oltre all’annullamento della cartella esattoriale, anche una congrua cifra a titolo di risarcimento.

I termini di decadenza per la notifica di pretese fiscali sono i seguenti.
Entro il 31/12 del:
- secondo anno successivo all’accertamento definitivo;
- terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione automatica (art. 36 bis);
- quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale (art. 36 ter);
- secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata, in caso di dilazione;
- quarto anno successivo alla presentazione del mod. 770, in caso di indennità di fine rapporto.
La quasi totalità dei giudici infatti si limita al solo annullamento della cartella esattoriale, rigettando le richieste legittime di indennizzo dei contribuenti a cui sono state notificate le cartelle.

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