Risarcimento dei danni per le
notifiche tardive Equitalia.
Sentenza n°3688/2012 - Tribunale di Salerno
La sentenza
n°3688/2012 del Tribunale di Salerno prende in esame il caso tipico di una
cartella di pagamento notificata oltre i termini di legge, circostanza che accade
purtroppo di frequente. I giudici, con la predetta pronuncia, non si sono
limitati ad annullare la cartella di pagamento ma hanno anche condannato l’ente
riscossore al risarcimento dei danni arrecati. Il magistrato ha precisato che il
concessionario della riscossione non può notificare pretese esattoriali per le
quali è intervenuta la decadenza; diversamente, scatta la sua responsabilità al
risarcimento del danno per aver creato un pregiudizio al contribuente. Questo perché i rapporti
tra amministrazione finanziaria e cittadino devono essere improntati alla
collaborazione e buona fede.
Per essere
esonerata dalla responsabilità l’ente riscossore deve dimostrare che la decadenza
si è verificata per la tardiva formazione dei ruoli da parte
dell’amministrazione titolare del credito. Se invece di disinteressa di fornire
questa prova nel corso della causa, il contribuente può ottenere, oltre
all’annullamento della cartella esattoriale, anche una congrua cifra a titolo
di risarcimento.
I termini
di decadenza per la notifica di pretese fiscali sono i seguenti.
Entro il
31/12 del:
- secondo
anno successivo all’accertamento definitivo;
- terzo
anno successivo alla presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione
automatica (art. 36 bis);
- quarto
anno successivo alla presentazione della dichiarazione, in caso di controllo
formale (art. 36 ter);
- secondo
anno successivo alla scadenza della rata non pagata, in caso di dilazione;
- quarto
anno successivo alla presentazione del mod. 770, in caso di indennità di fine
rapporto.
La quasi
totalità dei giudici infatti si limita al solo annullamento della cartella
esattoriale, rigettando le richieste
legittime di indennizzo dei contribuenti a cui sono state
notificate le cartelle.
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