MEDIACONCILIAZIONE: torna l’obbligatorietà con il
cd.
“Decreto del Fare”
Con il Decreto Legge del 21 giugno 2013, n.69 cd. “Decreto del
Fare”, primo importante e corposo provvedimento varato dal governo, è stata
reintrodotta l’obbligatorietà della Mediaconciliazione, istituto che aveva
diviso il mondo dell’avvocatura, e che aveva prodotto notevoli polemiche ed
acceso vivaci discussioni sul tema. Già in precedenza, prima della sentenza
della Corte Costituzionale, il mondo giuridico si è diviso in chi ritenva la
Mediaconciliazione una opportunità per il sistema giuridico italiano e chi, al
contrario, la ha aspramente criticata ritenendolo inutile ed eccessivamente
costosa.
La diatriba era stata temporaneamente placata dalla sentenza della Corte Costituzionale
272 del 2012, con la quale si era ritenuto che l’istituto, così come approvato,
fosse anticostituzionale, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto dell’obbligatorietà
per eccesso di delega da parte dell’esecutivo.
Il nuovo governo reintroduce nuovamente la Conciliazione obbligatoria,
apportando però alcune modifiche e correttivi, cercando di eliminare i profili
di incostituzionalità che avevano portato la Consulta a
dichiararla illegittima.
Le novità
introdotte:
I tempi: l’accordo tra le parti andrà trovato entro 90 giorni, dunque
un mese in meno rispetto ai 120 precedenti; inoltre, nel primo mese dall’avvio
dell’iter, verrà fissato un incontro preliminare con il mediatore incaricato e, qualora emerga
innegabilmente l’impossibilità di trovare l’intesa tra le parti in dissidio.
Ufficializzata la figura dell’avvocato: per ottenere l’esecutività dell’accordo di conciliazione serva anche la
sottoscrizione degli avvocati che assistono le parti, inoltre gli avvocati
diventano mediatori di diritto, non avranno bisogno di seguire un apposito
corso, basterà essere iscritti nell’apposito albo professionale.
Mediazione Delegata dal giudice: la mediazione come istituto processuale viene ampliata
anche ad altre fattispecie e nell’ambito dei diritti disponibili;
Esclusioni: La mediazione
obbligatoria non sarà poi più tale per le cause per danni derivanti dalla
circolazione di veicoli e natanti e per i procedimenti di consulenza tecnica
preventiva di cui all’art. 696-bis c.p.c.
Incontro preliminare tra le parti: È stato quindi introdotto un primo incontro preliminare in cui il
mediatore è chiamato a verificare con le parti le possibilità di proseguire il
tentativo di mediazione e, qualora ciò non avvenga, il costo del procedimento è
stato diminuito.
I costi: il decreto specificatamente prescrive 80 euro, per le
controversie di valore fino a 1.000 euro; 120 euro, per quelle di valore fino a
10.000 euro; 200 euro, per quelle di valore fino a 50.000 euro; 250 euro, per
le controversie di valore superiore.
Il Governo ha quindi riproposto l’istituto
con nuove norme e correttivi, il principale obiettivo di tale riforma resta sempre
il medesimo: diminuire il contenzioso limitando l’accesso di nuovo contenzioso
nelle aule dei tribunali, mentre, con la conciliazione delegata direttamente da
parte del Giudice, si mira ad eliminare parte del contenzioso giudiziario già
in essere.
Nuova norma, vecchi dubbi:
Con la reintroduzione della
Mediaconciliazione il mondo dell’avvocatura, così come prevedibile, ha nuovamente
sollevato diversi dubbi, alcuni dei quali erano già presenti con la vecchia
disciplina.
Ad esempio non viene specificata
la portata dell’efficacia dell’accordo di conciliazione con la sottoscrizione
anche da parte degli avvocati di tutte le parti. Tale modifica non sembra altro
che un espediente per far si che le parti siano obbligatoriamente assistite da
un legale anche nell’incontro tra le parti.
Anche la disposizione relativa che
parifica di diritto gli avvocati ai mediatori ha avuto diverse critiche. Da un
lato viene incontro a quella parte dell’avvocatura che da sempre ritiene che l’avvocato,
per il suo ruolo, sia di per se un mediatore, mentre sotto un profili diverso, subisce
critiche da parte dei mediatori professionisti e di quanti credono nell’efficacia
dell’istituto, ma solo se svolto solo da una figura professionale ben formata
Le critiche:
Il presidente dell’Oua,
sottolinea come sia «ingiustificato l’inserimento di questa norma in un decreto
legge, mentre sarebbe stato più corretto un intervento condiviso e senza
logiche emergenzialiste. Il Governo ha forse subito le pressioni delle molte
imprese che hanno fatto di questa materia un business. È mancato, invece, del
tutto, il dialogo con l’avvocatura».
Il presidente dell’Oua replica inoltre alle dichiarazioni del Ministro
Cancellieri che giustifica la scelta del Governo come risposta alle richieste
dell'Unione Europea, «ma questo è un altro salto nel passato - spiega - nel
complesso rimane un sistema unico in Europa, dove, in generale, quando è
prevista l’obbligatorietà è limitata a poche materie del contenzioso civile o
di basso valore economico. In questo senso, vogliamo ricordare un parere della
Commissione Europea che poneva in evidenza l'incompatibilità tra obbligatorietà
e onerosità.
Critiche arrivano anche dall’Anai
con De Tilla “la mancanza di
indipendenza, di professionalità e di trasparenza delle Camere di conciliazione
private. A ciò si aggiunge l’assenza nei mediatori di una specifica professionalità
con mancanza di specializzazione, qualificazione e perizia”.
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