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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

giovedì 27 giugno 2013

MEDIACONCILIAZIONE: torna l’obbligatorietà con il cd. “Decreto del Fare”

MEDIACONCILIAZIONE: torna l’obbligatorietà con il 
cd. “Decreto del Fare”

Con il Decreto Legge del 21 giugno 2013, n.69 cd. “Decreto del Fare”, primo importante e corposo provvedimento varato dal governo, è stata reintrodotta l’obbligatorietà della Mediaconciliazione, istituto che aveva diviso il mondo dell’avvocatura, e che aveva prodotto notevoli polemiche ed acceso vivaci discussioni sul tema. Già in precedenza, prima della sentenza della Corte Costituzionale, il mondo giuridico si è diviso in chi ritenva la Mediaconciliazione una opportunità per il sistema giuridico italiano e chi, al contrario, la ha aspramente criticata ritenendolo inutile ed eccessivamente costosa.
La diatriba era stata temporaneamente placata dalla sentenza della Corte Costituzionale 272 del 2012, con la quale si era ritenuto che l’istituto, così come approvato, fosse anticostituzionale, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto dell’obbligatorietà per eccesso di delega da parte dell’esecutivo.  
Il nuovo governo reintroduce nuovamente la Conciliazione obbligatoria, apportando però alcune modifiche e correttivi, cercando di eliminare i profili di incostituzionalità che avevano portato la Consulta a dichiararla illegittima.

Le novità introdotte:
I tempi: l’accordo tra le parti andrà trovato entro 90 giorni, dunque un mese in meno rispetto ai 120 precedenti; inoltre, nel primo mese dall’avvio dell’iter, verrà fissato un incontro preliminare con il mediatore incaricato e, qualora emerga innegabilmente l’impossibilità di trovare l’intesa tra le parti in dissidio.
Ufficializzata la figura dell’avvocato: per ottenere l’esecutività dell’accordo di conciliazione serva anche la sottoscrizione degli avvocati che assistono le parti, inoltre gli avvocati diventano mediatori di diritto, non avranno bisogno di seguire un apposito corso, basterà essere iscritti nell’apposito albo professionale.
Mediazione Delegata dal giudice: la mediazione come istituto processuale viene ampliata anche ad altre fattispecie e nell’ambito dei diritti disponibili;
Esclusioni: La mediazione obbligatoria non sarà poi più tale per le cause per danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e per i procedimenti di consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696-bis c.p.c.
Incontro preliminare tra le parti: È stato quindi introdotto un primo incontro preliminare in cui il mediatore è chiamato a verificare con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione e, qualora ciò non avvenga, il costo del procedimento è stato diminuito.
I costi: il decreto specificatamente prescrive 80 euro, per le controversie di valore fino a 1.000 euro; 120 euro, per quelle di valore fino a 10.000 euro; 200 euro, per quelle di valore fino a 50.000 euro; 250 euro, per le controversie di valore superiore.

Il Governo ha quindi riproposto l’istituto con nuove norme e correttivi, il principale obiettivo di tale riforma resta sempre il medesimo: diminuire il contenzioso limitando l’accesso di nuovo contenzioso nelle aule dei tribunali, mentre, con la conciliazione delegata direttamente da parte del Giudice, si mira ad eliminare parte del contenzioso giudiziario già in essere.
Nuova norma, vecchi dubbi:
Con la reintroduzione della Mediaconciliazione il mondo dell’avvocatura, così come prevedibile, ha nuovamente sollevato diversi dubbi, alcuni dei quali erano già presenti con la vecchia disciplina.
Ad esempio non viene specificata la portata dell’efficacia dell’accordo di conciliazione con la sottoscrizione anche da parte degli avvocati di tutte le parti. Tale modifica non sembra altro che un espediente per far si che le parti siano obbligatoriamente assistite da un legale anche nell’incontro tra le parti.
Anche la disposizione relativa che parifica di diritto gli avvocati ai mediatori ha avuto diverse critiche. Da un lato viene incontro a quella parte dell’avvocatura che da sempre ritiene che l’avvocato, per il suo ruolo, sia di per se un mediatore, mentre sotto un profili diverso, subisce critiche da parte dei mediatori professionisti e di quanti credono nell’efficacia dell’istituto, ma solo se svolto solo da una figura professionale ben formata

Le critiche:
Il presidente dell’Oua, sottolinea come sia «ingiustificato l’inserimento di questa norma in un decreto legge, mentre sarebbe stato più corretto un intervento condiviso e senza logiche emergenzialiste. Il Governo ha forse subito le pressioni delle molte imprese che hanno fatto di questa materia un business. È mancato, invece, del tutto, il dialogo con l’avvocatura».   
Il presidente dell’Oua replica inoltre alle dichiarazioni del Ministro Cancellieri che giustifica la scelta del Governo come risposta alle richieste dell'Unione Europea, «ma questo è un altro salto nel passato - spiega - nel complesso rimane un sistema unico in Europa, dove, in generale, quando è prevista l’obbligatorietà è limitata a poche materie del contenzioso civile o di basso valore economico. In questo senso, vogliamo ricordare un parere della Commissione Europea che poneva in evidenza l'incompatibilità tra obbligatorietà e onerosità.

Critiche arrivano anche dall’Anai con De Tilla “la mancanza di indipendenza, di professionalità e di trasparenza delle Camere di conciliazione private. A ciò si aggiunge l’assenza nei mediatori di una specifica professionalità con mancanza di specializzazione, qualificazione e perizia”.

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