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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

domenica 27 ottobre 2013

Notifica nulla senza numero civico sull’avviso lasciato dal postino


Notifica nulla senza numero civico sull'avviso lasciato dal postino.
Sentenza Cassazione Ord. n.13278/2013.

Il postino deve dare indicazione di tutte le attività di ricerca svolte, ivi compreso il numero civico dello stabile in cui ha tentato di notificare l’atto.



In caso di notifica di un atto e di irreperibilità del suo destinatario, l’avviso del tentativo di consegna, lasciato dal postino, deve essere completo in ogni sua parte, anche nell'indicazione del numero civico dello stabile presso cui egli ha tentato la notifica stessa. Diversamente essa è nulla.
A sancirlo è stata la Cassazione in l'ordinanza in epigrafe, con cui ha ritenuto invalida la notifica di un atto fiscale il cui avviso, lasciato dall'agente postale, non riportava il numero civico presso il quale quest’ultimo avrebbe cercato il contribuente.


Nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità del destinatario (cosiddetta irreperibilità relativa), le modalità con cui è avvenuto il tentativo di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate dal postino nell'avviso lasciato al destinatario. Pertanto, se tra tali annotazioni, non può ricavarsi l’avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e quindi anche il luogo di immissione dell’avviso, la notifica è nulla.

È errato dunque ritenere – così come avevano fatto, nel caso di specie, i giudici di primo grado – che, una volta depositato l’avviso dell’agente postale, la notifica è valida fino a quando il contribuente non presenta querela di falso.

( Cass. ord. n. 13278 del 28.05.2013)

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