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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

giovedì 6 giugno 2013

NOTIFICA VALIDA ANCHE SENZA LA FIRMA DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO SUL TIMBRO APPOSTO SULL’ATTO.

NOTIFICA VALIDA ANCHE SENZA LA FIRMA DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO SUL TIMBRO APPOSTO SULL’ATTO
Sentenza n°8287/2013.

Con la recente sentenza n°8287/2013 la Corte di Cassazione - sez. Tributaria -  ha precisato che "la tempestività della notifica si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, a nulla rilevando che sul timbro apposto sull'atto da notificare manchi la firma dell'ufficiale accettante."
Unico elemento per poter determinare la tempestività o meno della notifica può essere solo dal timbro apposto sull'atto da notificare, dal quale si evince il numero cronologico e la data. Solo nel caso in cui venga contestata la conformità al vero, l'interessato deve farsi carico di esibire ex art.375 c.p.c. , l'idonea certificazione rilasciata dall'ufficiale giudiziario, a nulla rilevando che tale timbro risulti privo della firma dell'ufficiale accettante il quale ha valore fino a specifica contestazione di corrispondenza al vero.
Nella fattispecie in esame la consegna dell'atto era stata effettuata l'ultimo giorno utile rispetto alla data di pubblicazione della sentenza, tenendo conto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. e dell'aggiunta del periodo di sospensione feriale.
La Suprema Corte ha quindi confermato l’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo il quale gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest'ultimo e dei suoi ausiliari sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo. 


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