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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

domenica 29 dicembre 2013

Mancata sottoscrizione della sentenza nullità - Corte di Appello di Venezia, sentenza 21 luglio 2009, n. 313

Mancata sottoscrizione della sentenza - requisito essenziale - nullità insanabile.
Corte di Appello di Venezia, sentenza 21 luglio 2009, n. 313

La sottoscrizione della sentenza da parte del presidente costituisce requisito essenziale della sentenza, la cui mancanza, pur in presenza della sottoscrizione del giudice estensore, determina la nullità insanabile del provvedimento stesso.
cura Redazione

La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice -e, nel caso del giudice collegiale, del presidente e dell'estensore- costituisce un requisito essenziale del provvedimento, la cui ingiustificata mancanza, pur se involontaria, provocata, cioè, da errore o da dimenticanza, ne determina la nullità assoluta e insanabile, equiparabile all'inesistenza, senza che possa ovviarsi né con il procedimento di correzione degli errori materiali né con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che -emessa la pronunzia- ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale.

Il principio, espressione di un indirizzo costante nella giurisprudenza di legittimità, è stato nuovamente ribadito dalla Suprema Corte in una recente ordinanza emessa in sede camerale. Nel caso in esame, accogliendo il motivo di ricorso, la Corte regolatrice ha cassato con rinvio la sentenza emessa dalla corte di appello che, pur essendo munita della sottoscrizione del giudice estensore, risultava tuttavia sprovvista della firma del presidente non relatore del provvedimento impugnato. La fattispecie scrutinata, come precisa la decisione in esame, risulta identica ad altra (cfr., Cass. Civ., n. 1267 del 2009) affrontata dal giudice di legittimità il quale aveva espressamente affermato che l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice o, nel caso di pronuncia emessa dal giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art. 132 c.p.c., determina, nel caso in cui l'impedimento del magistrato non risulti menzionato ai sensi del terzo comma dell'art. 132 cit., la nullità insanabile della sentenza medesima, dovendosi escludere sia l'applicabilità del procedimento di correzione degli errori materiali, sia la possibilità di distinguere tra omissione intenzionale ed omissione involontaria, provocata da errore o dimenticanza.

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