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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

giovedì 5 dicembre 2013

Decreto Ingiuntivo Condominio - Messa in mora (Cassazione Civile n°9181/2013)

Decreto ingiuntivo al condomino possibile anche senza messa in mora
Sentenza Cassazione civile , sez. II, sentenza 16.04.2013 n° 9181

L'amministratore, anche senza un preventivo atto di messa in mora, può agire in giudizio per ottenere un Decreto Ingiuntivo contro i condomini morosi.
La clausola regolamentare che preveda l'obbligo per l'amministratore di contestare formalmente la morosità comporta eventualmente una responsabilità da inesatto adempimento del mandato, ma non anche la preclusione ad agire in via monitoria.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 16 aprile 2013, n. 9181 resa nell'ambito di un procedimento ingiuntivo relativo al mancato pagamento delle spese condominiali.
Nella fattispecie in esame, una coppia di condomini morosi si opponeva al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, sostenendo l'improcedibilità dell'azione moratoria perché, contrariamente a quanto espressamente previsto dal regolamento di condominio, l'amministratore non li aveva preventivamente messi in mora.
In particolare, i ricorrenti sostenevano che il Giudice del merito avesse errato nell'interpretare la disposizione del regolamento condominiale che obbliga l'amministratore all'osservanza del regolamento condominiale, nella specie, dell'art. 34 del regolamento che, interpretato secondo buona fede, precluderebbe il ricorso alla procedura monitoria, senza previa messa in mora.

Ad avviso della Suprema Corte, tuttavia, il motivo è manifestamente infondato in quanto nella norma del regolamento non è fatto divieto all'amministratore di agire in via monitoria senza previa messa in mora: la norma si limita, piuttosto, a fissare una regola di condotta dalla cui violazione potrebbe, in ipotesi, discendere una responsabilità da inesatto adempimento del mandato, ma non la preclusione processuale invocata.
Del resto, lo stesso art. 1219 c.c. precisa, in termini generali, che la costituzione in mora non è necessaria quando, scaduto il termine del pagamento, la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (ovvero, nel caso, presso l'amministratore).

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