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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

martedì 6 maggio 2014

Arbitro Bancario Finanziario - risoluzione delle controversie contro il sistema Bancario e Finanziario.

Arbitro Bancario Finanziario - risoluzione delle controversie contro il sistema Bancario e Finanziario.

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Tale sistema ha il vantaggio di essere rapido ed economico rispetto al ricorso al giudice, anche perché non prevede la necessità di assistenza legale da parte di un avvocato.
L'ABF è un organismo indipendente istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB), introdotto dalla legge 262/2005 (cd. legge sul risparmio) ed è sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia.
L'attività di segreteria tecnica dei Collegi dell'ABF è svolta da apposite strutture istituite presso le Sedi della Banca d'Italia di Roma, Milano e Napoli.e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia.
Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l'intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.

Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario. Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.


In ogni Collegio, l’Organo decidente è composto da cinque membri:
• il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d’Italia; 
• un membro è designato dalle associazioni degli intermediari; 
• un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori). 

L’ABF decide generalmente entro 60 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell’intermediario. Tale termine può però essere superato nel caso in cui la Segreteria tecnica, il Presidente o il Collegio chiedano alle parti di integrare la documentazione presentata. La Segreteria comunica alle parti la decisione e motivazione entro 30 giorni. Entro altri 30 giorni la banca o l’intermediario deve eseguire quanto deciso dall’ABF.

Tale procedura, fortemente voluta dalla Banca d'Italia, è stata istituita con l'intento di dare una valida alternativa agli utenti clienti del sistema bancario, al fine di dirimere le controversie in poco tempo e con costi limitati.     

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