PROCESSO TRIBUTARIO
Novità alla luce della circolare n.38 del 29/12/2015 dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n.38 del 29/12/2015 - Agenzia delle Entrate
Novità alla luce della circolare n.38 del 29/12/2015 dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n.38 del 29/12/2015 - Agenzia delle Entrate
Estensione della procedura di
Mediazione e conciliazione sia di valore che per enti nonché al secondo grado,
aumento del limite di valore per potersi difendere personalmente e maggiore
tutela cautelare, queste sono solo alcuni dei punti presi in esame dall’Agenzia
delle Entrate con la circolare n.38/E (scaricabile direttamente dal blog) in commento al D.l.
n.156/2015 che ha provveduto a riformare il processo tributario, norme che
avranno applicazione per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016.
In particolare si precisa che l’istituto
della mediazione, già da tempo estesa anche alle controversie di natura tributaria,
viene aumentato di valore per tutti i contenziosi fino ad euro 20.000,00, ed
inoltre viene esteso a tutti i tipi di contenziosi tributari, anche per quelli che
non sono diretti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, come previsto in
precedenza, ma anche per l’Agenzia delle Dogane, l’Equitalia e per altri enti
locali, nonché degli agenti della riscossione e dei concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Dlgs n. 446/1997, oltre che per liti di valore
indeterminabile ed in materia catastale.
Viene,
inoltre, meno la necessità di presentare una apposita istanza per la mediazione,
la quale viene introdotta direttamente con la presentazione del ricorso, a
seguito del quale si da luogo la fase amministrativa di 90 giorni entro la
quale deve svolgersi l’intera procedura mediazione. Il termine di 90 giorni va
computato dalla data di notifica del ricorso all’Ente impositore ed è soggetto
alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Durante la
mediazione il ricorso non è procedibile in attesa della conclusione della
procedura stragiudiziale; e, la diretta conseguenza è la sospensione ex
lege della riscossione ed il pagamento di quanto reclamato dall’Ente o
Ufficio.
Nel caso in cui le parti
dovessero raggiungere un accordo le somme concordate potranno essere rateizzate, ed in caso di inadempimento
si applica la disposizione di ordine generale di cui al nuovo articolo 15-ter DPR
602/1973, che prevede la decadenza dal beneficio della dilazione qualora si
ometta di versare una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento
della rata successiva.
A tali nuovi limiti l’istituito
della conciliazione giudiziale viene esteso anche per le controversie pendenti
in secondo grado.
La normativa in esame che si è
occupata della riforma del processo tributario, stabilisce come unico strumento
di esecuzione delle sentenza tributarie definitive o meno, il giudizio di
ottemperanza, in luogo della procedura esecutiva.
Viene anche esteso il limite di
valore per il quale il contribuente può difendersi autonomamente ed in assenza
del legale, portando il valore delle liti dagli attuali 2.582,28 euro a 3.000,00
euro.
L’assistenza tecnica viene
inoltre ampliata anche ad altre categorie di soggetti abilitati come i
dipendenti dei Caf, ma sempre in relazione alle controversie che derivano proprio
da adempimenti posti in essere dagli stessi Caf nei confronti dei propri assistiti-contribuenti.
Le novità si applicano per i ricorsi notificati dal contribuente a
decorrere dal 1° gennaio 2016, mentre per le liti concernenti atti
dell’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000 euro, dai procedimenti di mediazione pendenti alla
data del 1° gennaio 2016.
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