BOLLO AUTO – Sentenza
n°288/2012 – Le regioni non possono imporre l’obbligo di pagare le tasse
automobilistiche in caso di fermo amministrativo.
Le regioni non
possono imporre l'obbligo di pagare le tasse automobilistiche anche per le
vetture soggette a fermo amministrativo o giudiziario.
Il principio dell'esenzione dal pagamento è disciplinato dall'art. 17, comma 18 della legge finanziaria aveva disposto che il bollo auto non va pagato in tutti i casi in cui si perde la disponibilità del veicolo, indipendentemente dal fatto che tale perdita venga annotata al PRA. (circolare n°122/E – 11/05/98)
Il principio dell'esenzione dal pagamento è disciplinato dall'art. 17, comma 18 della legge finanziaria aveva disposto che il bollo auto non va pagato in tutti i casi in cui si perde la disponibilità del veicolo, indipendentemente dal fatto che tale perdita venga annotata al PRA. (circolare n°122/E – 11/05/98)
Principio ribadito
dalla sentenza n°288/2012 della Corte costituzionale che ha dichiarato
illegittimo l'art. 10 della legge della Regione Marche n°28 del dicembre 2011, che
aveva escluso l'esenzione dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica
regionale per i beni mobili registrati sottoposti a fermo amministrativo o
giudiziario.
Tale tributo
infatti, benché gestito direttamente dalle regioni, resta comunque di esclusiva
competenza statale, con la conseguenza che devono essere rispettati i criteri
fissati dal legislatore nell'esclusione delle esenzioni. Tale tassa
automobilistica è tributo istituito e regolato da legge statale attribuita alle
regioni a statuto ordinario assumendo contestualmente la denominazione di tassa
automobilistica regionale.
Le Regioni quindi “non possono modificare il presupposto ed i
soggetti d’imposta; possono modificare le aliquote nel limite massimo fissato
dal comma 1 dell’art. 24 del d.lgs. n. 504 del 1992; possono disporre esenzioni
nei limiti di legge e, quindi, non possono escludere esenzioni, detrazioni e
deduzioni già previste dalla legge statale”.
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