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Caserta, Caserta, Italy
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sabato 7 aprile 2012

La Mediazione è obbligatoria anche per le domande riconvenzionali.

Ordinanza del Tribunale di Roma - 15 marzo 2012
La Mediazione obbligatoria anche per le domande riconvenzionali


La mediazione obbligatoria estende il proprio raggio d’azione alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto, o da terzi, nel corso del procedimento. L’articolo 5, comma 1, del Dlgs 28/2010, là dove afferma che: “L'improcedibilità deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di decadenza”, va qualificato come una “imperfezione di tecnica legislativa”. A interpretarlo diversamente si violerebbe l’obbligo costituzionale di conferire uguali diritti a tutte le parti processuali. Dunque, l’unico parametro di riferimento per l’applicazione o meno dell’obbligo della conciliazione è quello della materia del contendere.

L’ordinanza del Tribunale di Roma, sezione di Ostia, del 15 marzo 2012 ha, nel corso di una causa di sfratto, invitato le parti alla conciliazione sulla domanda riconvenzionale dell’inquilino che si dichiarava pronto a lasciare l’abitazione purché però gli venissero rimborsate le spese per i lavori di ristrutturazione.

Attore e convenuto sullo stesso piano
Secondo il giudice, dunque, “le domande riguardanti materie soggette a mediazione obbligatoria sono sottoposte alla disciplina per tale procedimento prevista quale che sia la parte proponente e la fase del giudizio nella quale la domanda viene introdotta”. E “nulla (se non imperfezioni di tecnica legislativa) autorizza a ritenere il contrario”. Infatti, spiega l’ordinanza: “La legge non distingue fra domanda dell’attore e domanda riconvenzionale del convenuto (o terzo)”. In quanto la norma genericamente afferma che di “chi intende esercitare in giudizio un’azione”, nelle materie sottoposte alla media conciliazione, “è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”. Mentre il richiamo, contenuto nell’articolo 5 del decreto, al solo convenuto come unico soggetto che può eccepire il mancato esperimento del tentativo “non è sufficiente prova in contrario”.


Il criterio della materia“Non è  - prosegue l’ordinanza - la collocazione della parte (sul fronte dell’attore o in quello del convenuto) a decidere se la mediazione è obbligatoria, ma il contenuto della domanda giudiziale”. Del resto, “l’imprecisione dell’espressione convenuto si ricava anche da altri indizi rilevatori come ad esempio la inadeguatezza del termine a regolare le fattispecie di opposizione a decreto ingiuntivo”.

Nel caso in cui si salti il passaggio della mediaconciliazione l’eventuale improcedibilità sarà riferita “non all’intero giudizio ma solo a quella parte di esso relativa alla domanda carente per omessa mediazione”.

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