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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

lunedì 16 aprile 2012

Opposizione a Sanzione Amministrativa, Legittimata Passiva è la Polizia Municipale


(Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 5807/12; depositata il 12 aprile)
Nel caso in cui si voglia proporre opposizione avverso la sanzione amministrativa elevata dalla Polizia Municipale, legittimato passivo nel giudizio di opposizione è il Comune, in qualità di ente da cui dipendono gli agenti accertatori.
               In danno di un automobilista veniva notificato un verbale di contestazione per infrazione al codice della strada ed in particolare per eccesso di velocità. Nei termini di legge, il presunto contravventore proponeva opposizione convenendo in giudizio ‐ innanzi al competente giudice di pace ‐ l'ente di Polizia che aveva contestato la violazione. In primo grado l'opposizione veniva rigettata, sicché, l’interessato attivava il secondo grado di giudizio. Il tribunale adito, rilevava un vizio di legittimazione passiva, infatti, rigettava il gravame sostenendo che il ricorrente, erroneamente ed irreparabilmente, aveva notificato l'impugnazione alla Polizia Municipale e non, come invece avrebbe dovuto, all'ente consortile in cui era confluito il Comune. Avverso tale seconda decisione, proponeva ricorso per cassazione.
Opposizioni a sanzione amministrative, legittimazione passiva. L'atto di opposizione al verbale di infrazione codice della strada, deve essere notificato in favore dell'ente da cui dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione. Così, se la sanzione è elevata dagli agenti di polizia municipale, l'ente legittimato passivo è il Comune (Cass. Civ. S.U., sent. n. 21624/2006), mentre, se l'accertamento è stato eseguito dai Carabinieri o dalla Polizia Stradale, occorrerà convenire in giudizio il Ministero dell'Interno (Cass., sent. n.13848/2007 ‐ n. 18725/2004).
Errata individuazione o notifica dell'atto di opposizione. L'atto di opposizione a sanzione amministrativa ed il decreto di fissazione udienza non è notificato a cura del ricorrente bensì dell'ufficio giudiziario competente. Ciò significa che l'errata identificazione del soggetto legittimato passivo può essere imputata al ricorrente (nel caso di errata identificazione nel ricorso in opposizione a sanzione amministrativa) oppure ad errore commesso dall'ufficio giudiziario. Nel secondo caso, certamente, non può porsi nel nulla l'intera opposizione. 
La questione è stata affrontata dalle S.U. che, riportate di seguito in estratto, hanno statuito:
Nel caso in cui il ricorso sia stato notificato, anziché al Comune, all'organo di una diversa amministrazione, non si può ritenere che l'atto sia soltanto irregolare, non potendo farsi applicazione neppure estensiva della previsione contenuta nell'art. 4 l. n. 260/1958, che disciplina esclusivamente la rappresentanza in giudizio dello Stato; tuttavia, poiché nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l'obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull'ufficio giudiziario adito, e non sulla parte, se anche il ricorrente nel proporre l'opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l'atto, ciò non esime l'ufficio giudiziario dall'obbligo di identificare correttamente quest'ultimo. Ne consegue che, qualora sia stato erroneamente evocato in giudizio un soggetto privo di legittimazione passiva a causa dell'errore della parte cui non abbia fatto seguito un intervento correttivo della cancelleria, l'errore nella identificazione del legittimato passivo non si traduce nell'inammissibilità del ricorso, ma in un vizio della sentenza.
Il Comune è stato correttamente convenuto in giudizio. Nel caso in commento, la S.C. ha rilevato che, in primo grado, l'opponente aveva correttamente convenuto in giudizio il Comune che, legittimamente, aveva delegato il potere di rappresentanza processuale in favore del Comandante del Corpo dei Vigili Urbani che, a sua volta, aveva delegato un agente, il quale aveva regolarmente presenziato alle udienze e difeso l'ente comunale. Inoltre, nel momento in cui si celebrava il giudizio di primo grado, l'ente comunale non era ancora confluito nell'ente consortile, dunque, corretta risultava la notifica in favore del primo. In definitiva, nel giudizio di opposizione è stato correttamente convenuto il Comune che si è difeso avvalendosi della rappresentanza di un agente di Polizia Municipale delegato nei modi e nelle forme prescritte dalla legge.
Dunque nessun difetto di legittimazione passiva ma soltanto un errore del tribunale che, tratto in inganno dalla intestazione della sentenza, ha erroneamente ritenuto che la stessa fosse stata resa nei confronti dell'organo di polizia municipale, ma così non era, atteso che, dagli atti processuali, la parte opposta ‐ citata e costituita in giudizio ‐ senza ombra di dubbio era il Comune e non la P.M..
Per l'effetto, accolta l'opposizione del ricorrente, la causa è stata rinviata ad altro giudice per la decisione.


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