Sentenza Cassazione n.5771/2012
Ipoteca
ed espropriazione viaggiano di pari passo. Non può cioè iscriversi il vincolo
se il credito erariale non è poi realizzabile con la vendita forzata perché la
somma dovuta è inferiore alla soglia minima degli 8mila euro stabilita dalla
legge. Le sezioni unite della Cassazione, sentenza n. 5771/2012, nel respingere
il ricorso di Equitalia, hanno sciolto a favore del contribuente una vecchia
disputa giurisprudenziale.
Intanto, il Dl sulle semplificazioni fiscali (16/2012), ora all’esame del Parlamento per la conversione, ha elevato a 20mila euro il limite per l’espropriazione (allineandovi quello per l’ipoteca), anche a seguito dei numerosi fatti di cronaca che hanno evidenziato l’apposizione di ipoteca e il successivo esproprio degli immobili a partire da semplici contravvenzioni stradali.
Il mancato versamento dei contributi La
vicenda che ha portato al rigetto del ricorso di Equitalia - che aveva già
perso nei primi due gradi di giudizio - origina da una iscrizione ipotecaria su
due terreni di proprietà di una Srl, in provincia di Catanzaro. La società
non aveva pagato una cartella esattoriale di 2.028 euro emessa a seguito
del mancato versamento dei contributi dovuti per opere irrigue realizzate dal
Consorzio di bonifica.
No all’ipoteca sotto gli ottomila euro
Bocciato
il filone interpretativo secondo cui l’ipoteca “assolvendo anche ad una
autonoma funzione anticipatoria e cautelativa, poteva essere iscritta pure per
crediti che non avrebbero autorizzato il concessionario a procedere ad
espropriazione forzata”, dunque anche sotto gli 8mila euro, come in questo
caso. La tesi
abbracciata dalle Sezioni unite escludeva invece che l’iscrizione potesse
essere fatta per importi inferiori alla soglia minima per la quale l’agente
della riscossione è autorizzato ad espropriare l’immobile. Infatti, osserva la
Corte, così come il fermo anche l’ipoteca costituisce “un atto preordinato
all’espropriazione, per cui doveva necessariamente soggiacere agli stessi
limiti per questa stabiliti” dall’articolo 76 del Dl 602/1973.
La tesi di Equitalia
A nulla
è valso l’argomento di Equitalia per cui deporrebbe in senso opposto (oltre a
due circolari dell’Agenzia delle Entrate ed una interrogazione parlamentare) il
fatto che nel 2010 un decreto (il 40/2010 poi convertito in legge 73/2010)
aveva vietato di iscrivere ipoteca sotto gli ottomila euro ma solo a decorre
dall’entrata in vigore della legge di conversione. Per i giudici di Piazza
Cavour una simile disposizione non autorizza a ritenere che per il periodo
pregresso non esistesse alcun limite.
Infatti, ciò che conta “non è l’intenzione del legislatore (cassazione 2454/1983) o la lettura fattene da ministeri o altri enti, ma la volontà oggettiva della legge (Cass. 3550/1988) quale risultante dal suo dato letterale”, e questo nel caso di specie depone “nel senso della non iscrivibilità dell’ipoteca per crediti non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare”.
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