Le Principali misure approvate con il cd. "Decreto del Fare"
(decreto legge n. 69 del 21
giugno 2013)
Con il cd. “Decreto del Fare” il governo approva 86
articoli con l’intenzione di apportare varie modifiche che, si auspica, possano
dare una significativa spinta alla crescita dell’economia - DL
n. 69 del 21 giugno 2013.
Entrato in vigore dal 22 giugno 2013 il Decreto apporta diverse
novità in tutti i settori, come nell’edilizia, l’ambiente, le
infrastrutture, al fine di rilanciare le opere pubbliche, fino a stilare una Mappa dei Cantieri del Decreto del Fare.
Vengono introdotte diverse
misure per le IMPRESE, al fine di rendere più facile accedere al fondo di garanzia delle PMI. Stanziati, 2,5 miliardi per l’acquisto di nuovi
macchinari e le PMI potranno accedere a finanziamenti a tasso
agevolato per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di
fabbrica ad uso produttivo. I finanziamenti saranno concessi entro il 31
dicembre 2016 da banche convenzionate ed avranno durata massima di 5 anni e per
un valore non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa.
In breve alcune delle principali novità:
- Introdotta la
possibilità di richiedere il
certificato di agibilità per singoli edifici o singole porzioni della costruzione,
purché funzionalmente autonomi. Il certificato di agibilità “parziale” così
ottenuto può essere prorogato una
sola volta per un periodo massimo di 3 anni.
- L’ente della riscossione dei tributi Equitalia non
potrà più procedere all'esproprio
dell'abitazione principale, a meno che l'unico bene del debitore non sia
di pregio. Si esce dal piano di dilazione se non si pagano 5 rate, prima
bastavano due rate consecutive non pagate.
- Istituzione dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni di indennizzare gli
utenti in caso di ritardo nella conclusione di un procedimento
amministrativo. La sanzione sarà di 50 euro con un massimo di 4.000 euro.
- Istituire l'anagrafe
nazionale degli assistiti, al fine di monitorare le prestazioni erogate
dalle ASL. Abolizione del libretto sanitario personale.
- Obbligo delle stazioni appaltanti di acquisire
il Durc on-line.
- Abolizione del certificati medico di sana e robusta
costituzione per gli ufficiali esattoriali.
- Allungamento a 6 mesi della durata del documento
di regolarità contributiva delle
imprese.
- Modifiche al Concordato preventivo in bianco.
Per evitare l’abuso dello strumento del concordato
preventivo in bianco al fine di evitare momento del fallimento, si dispone che
l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma
dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori con i
relativi debiti.
Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario
giudiziale, che controllerà se l’impresa in crisi si sta effettivamente attivando
per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di
atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura;
- Reintroduzione della Mediazione obbligatoria.
Con il Decreto del Fare viene reintrodotto l’istituto obbligatorio
della Mediaconciliazione, a distanza di pochi mesi dalla dichiarazione di
incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale per eccesso di delega.
Anche per questo governo, come per il precedente, l’obiettivo
della riforma è quello di evitare un elevato numero di processi e snellire le
procedure giudiziarie.
Questa volta vengono apportate delle modifiche tra cui
l’esclusione dalla mediazione obbligatoria del contenzioso riguardante i danni
da circolazione di autovettutre e natanti;
Il titolo di “mediatore” viene attribuito a tutti gli
avvocati iscritti all’albo.
(la reintroduzione della Mediazione e le modifiche verranno trattate l’apposita
sezione del blog)
- Modifiche
all’Opposizione al Decreto Ingiuntivo.
Il decreto del fare ha introdotto ulteriori misure per
la tutela del credito tra cui le modifiche al procedimento di opposizione al Decreto
Ingiuntivo.
Il creditore che si costituisce nel termine indicato
dall’art. 163 bis c.p.c. , potrà ottenere l’anticipazione della prima udienza
entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire. Il
Giudice dovrà decidere alla prima udienza sulla richiesta di provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo con ordinanza non impugnabile. Tale
disposizione si applicherò solo ai procedimenti instaurati successivamente
all’entrata in vigore del presente decreto.
- Modifiche all’Opposizione al Decreto Ingiuntivo.
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