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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

venerdì 31 gennaio 2014

Start Up - Incentivi Fiscali per chi investe.


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Il nuovo Decreto Crescita 2.0 prevede detrazioni fino a 1,8 milioni di euro l'anno.


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domenica 29 dicembre 2013

Riforme Processo Civile - pacchetto giustizia





http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/12/17/processo-civile-ecco-le-principale-misure-del-pacchetto-giustizia/817737/

Mancata sottoscrizione della sentenza nullità - Corte di Appello di Venezia, sentenza 21 luglio 2009, n. 313

Mancata sottoscrizione della sentenza - requisito essenziale - nullità insanabile.
Corte di Appello di Venezia, sentenza 21 luglio 2009, n. 313

La sottoscrizione della sentenza da parte del presidente costituisce requisito essenziale della sentenza, la cui mancanza, pur in presenza della sottoscrizione del giudice estensore, determina la nullità insanabile del provvedimento stesso.
cura Redazione

La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice -e, nel caso del giudice collegiale, del presidente e dell'estensore- costituisce un requisito essenziale del provvedimento, la cui ingiustificata mancanza, pur se involontaria, provocata, cioè, da errore o da dimenticanza, ne determina la nullità assoluta e insanabile, equiparabile all'inesistenza, senza che possa ovviarsi né con il procedimento di correzione degli errori materiali né con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che -emessa la pronunzia- ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale.

Il principio, espressione di un indirizzo costante nella giurisprudenza di legittimità, è stato nuovamente ribadito dalla Suprema Corte in una recente ordinanza emessa in sede camerale. Nel caso in esame, accogliendo il motivo di ricorso, la Corte regolatrice ha cassato con rinvio la sentenza emessa dalla corte di appello che, pur essendo munita della sottoscrizione del giudice estensore, risultava tuttavia sprovvista della firma del presidente non relatore del provvedimento impugnato. La fattispecie scrutinata, come precisa la decisione in esame, risulta identica ad altra (cfr., Cass. Civ., n. 1267 del 2009) affrontata dal giudice di legittimità il quale aveva espressamente affermato che l'omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice o, nel caso di pronuncia emessa dal giudice collegiale, da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art. 132 c.p.c., determina, nel caso in cui l'impedimento del magistrato non risulti menzionato ai sensi del terzo comma dell'art. 132 cit., la nullità insanabile della sentenza medesima, dovendosi escludere sia l'applicabilità del procedimento di correzione degli errori materiali, sia la possibilità di distinguere tra omissione intenzionale ed omissione involontaria, provocata da errore o dimenticanza.

giovedì 5 dicembre 2013

Decreto Ingiuntivo Condominio - Messa in mora (Cassazione Civile n°9181/2013)

Decreto ingiuntivo al condomino possibile anche senza messa in mora
Sentenza Cassazione civile , sez. II, sentenza 16.04.2013 n° 9181

L'amministratore, anche senza un preventivo atto di messa in mora, può agire in giudizio per ottenere un Decreto Ingiuntivo contro i condomini morosi.
La clausola regolamentare che preveda l'obbligo per l'amministratore di contestare formalmente la morosità comporta eventualmente una responsabilità da inesatto adempimento del mandato, ma non anche la preclusione ad agire in via monitoria.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza 16 aprile 2013, n. 9181 resa nell'ambito di un procedimento ingiuntivo relativo al mancato pagamento delle spese condominiali.
Nella fattispecie in esame, una coppia di condomini morosi si opponeva al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, sostenendo l'improcedibilità dell'azione moratoria perché, contrariamente a quanto espressamente previsto dal regolamento di condominio, l'amministratore non li aveva preventivamente messi in mora.
In particolare, i ricorrenti sostenevano che il Giudice del merito avesse errato nell'interpretare la disposizione del regolamento condominiale che obbliga l'amministratore all'osservanza del regolamento condominiale, nella specie, dell'art. 34 del regolamento che, interpretato secondo buona fede, precluderebbe il ricorso alla procedura monitoria, senza previa messa in mora.

Ad avviso della Suprema Corte, tuttavia, il motivo è manifestamente infondato in quanto nella norma del regolamento non è fatto divieto all'amministratore di agire in via monitoria senza previa messa in mora: la norma si limita, piuttosto, a fissare una regola di condotta dalla cui violazione potrebbe, in ipotesi, discendere una responsabilità da inesatto adempimento del mandato, ma non la preclusione processuale invocata.
Del resto, lo stesso art. 1219 c.c. precisa, in termini generali, che la costituzione in mora non è necessaria quando, scaduto il termine del pagamento, la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (ovvero, nel caso, presso l'amministratore).

domenica 27 ottobre 2013

Notifica nulla senza numero civico sull’avviso lasciato dal postino


Notifica nulla senza numero civico sull'avviso lasciato dal postino.
Sentenza Cassazione Ord. n.13278/2013.

Il postino deve dare indicazione di tutte le attività di ricerca svolte, ivi compreso il numero civico dello stabile in cui ha tentato di notificare l’atto.



In caso di notifica di un atto e di irreperibilità del suo destinatario, l’avviso del tentativo di consegna, lasciato dal postino, deve essere completo in ogni sua parte, anche nell'indicazione del numero civico dello stabile presso cui egli ha tentato la notifica stessa. Diversamente essa è nulla.
A sancirlo è stata la Cassazione in l'ordinanza in epigrafe, con cui ha ritenuto invalida la notifica di un atto fiscale il cui avviso, lasciato dall'agente postale, non riportava il numero civico presso il quale quest’ultimo avrebbe cercato il contribuente.


Nel caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità del destinatario (cosiddetta irreperibilità relativa), le modalità con cui è avvenuto il tentativo di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate dal postino nell'avviso lasciato al destinatario. Pertanto, se tra tali annotazioni, non può ricavarsi l’avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e quindi anche il luogo di immissione dell’avviso, la notifica è nulla.

È errato dunque ritenere – così come avevano fatto, nel caso di specie, i giudici di primo grado – che, una volta depositato l’avviso dell’agente postale, la notifica è valida fino a quando il contribuente non presenta querela di falso.

( Cass. ord. n. 13278 del 28.05.2013)

giovedì 27 giugno 2013

MEDIACONCILIAZIONE: torna l’obbligatorietà con il cd. “Decreto del Fare”

MEDIACONCILIAZIONE: torna l’obbligatorietà con il 
cd. “Decreto del Fare”

Con il Decreto Legge del 21 giugno 2013, n.69 cd. “Decreto del Fare”, primo importante e corposo provvedimento varato dal governo, è stata reintrodotta l’obbligatorietà della Mediaconciliazione, istituto che aveva diviso il mondo dell’avvocatura, e che aveva prodotto notevoli polemiche ed acceso vivaci discussioni sul tema. Già in precedenza, prima della sentenza della Corte Costituzionale, il mondo giuridico si è diviso in chi ritenva la Mediaconciliazione una opportunità per il sistema giuridico italiano e chi, al contrario, la ha aspramente criticata ritenendolo inutile ed eccessivamente costosa.
La diatriba era stata temporaneamente placata dalla sentenza della Corte Costituzionale 272 del 2012, con la quale si era ritenuto che l’istituto, così come approvato, fosse anticostituzionale, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto dell’obbligatorietà per eccesso di delega da parte dell’esecutivo.  
Il nuovo governo reintroduce nuovamente la Conciliazione obbligatoria, apportando però alcune modifiche e correttivi, cercando di eliminare i profili di incostituzionalità che avevano portato la Consulta a dichiararla illegittima.

Le novità introdotte:
I tempi: l’accordo tra le parti andrà trovato entro 90 giorni, dunque un mese in meno rispetto ai 120 precedenti; inoltre, nel primo mese dall’avvio dell’iter, verrà fissato un incontro preliminare con il mediatore incaricato e, qualora emerga innegabilmente l’impossibilità di trovare l’intesa tra le parti in dissidio.
Ufficializzata la figura dell’avvocato: per ottenere l’esecutività dell’accordo di conciliazione serva anche la sottoscrizione degli avvocati che assistono le parti, inoltre gli avvocati diventano mediatori di diritto, non avranno bisogno di seguire un apposito corso, basterà essere iscritti nell’apposito albo professionale.
Mediazione Delegata dal giudice: la mediazione come istituto processuale viene ampliata anche ad altre fattispecie e nell’ambito dei diritti disponibili;
Esclusioni: La mediazione obbligatoria non sarà poi più tale per le cause per danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e per i procedimenti di consulenza tecnica preventiva di cui all’art. 696-bis c.p.c.
Incontro preliminare tra le parti: È stato quindi introdotto un primo incontro preliminare in cui il mediatore è chiamato a verificare con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione e, qualora ciò non avvenga, il costo del procedimento è stato diminuito.
I costi: il decreto specificatamente prescrive 80 euro, per le controversie di valore fino a 1.000 euro; 120 euro, per quelle di valore fino a 10.000 euro; 200 euro, per quelle di valore fino a 50.000 euro; 250 euro, per le controversie di valore superiore.

Il Governo ha quindi riproposto l’istituto con nuove norme e correttivi, il principale obiettivo di tale riforma resta sempre il medesimo: diminuire il contenzioso limitando l’accesso di nuovo contenzioso nelle aule dei tribunali, mentre, con la conciliazione delegata direttamente da parte del Giudice, si mira ad eliminare parte del contenzioso giudiziario già in essere.
Nuova norma, vecchi dubbi:
Con la reintroduzione della Mediaconciliazione il mondo dell’avvocatura, così come prevedibile, ha nuovamente sollevato diversi dubbi, alcuni dei quali erano già presenti con la vecchia disciplina.
Ad esempio non viene specificata la portata dell’efficacia dell’accordo di conciliazione con la sottoscrizione anche da parte degli avvocati di tutte le parti. Tale modifica non sembra altro che un espediente per far si che le parti siano obbligatoriamente assistite da un legale anche nell’incontro tra le parti.
Anche la disposizione relativa che parifica di diritto gli avvocati ai mediatori ha avuto diverse critiche. Da un lato viene incontro a quella parte dell’avvocatura che da sempre ritiene che l’avvocato, per il suo ruolo, sia di per se un mediatore, mentre sotto un profili diverso, subisce critiche da parte dei mediatori professionisti e di quanti credono nell’efficacia dell’istituto, ma solo se svolto solo da una figura professionale ben formata

Le critiche:
Il presidente dell’Oua, sottolinea come sia «ingiustificato l’inserimento di questa norma in un decreto legge, mentre sarebbe stato più corretto un intervento condiviso e senza logiche emergenzialiste. Il Governo ha forse subito le pressioni delle molte imprese che hanno fatto di questa materia un business. È mancato, invece, del tutto, il dialogo con l’avvocatura».   
Il presidente dell’Oua replica inoltre alle dichiarazioni del Ministro Cancellieri che giustifica la scelta del Governo come risposta alle richieste dell'Unione Europea, «ma questo è un altro salto nel passato - spiega - nel complesso rimane un sistema unico in Europa, dove, in generale, quando è prevista l’obbligatorietà è limitata a poche materie del contenzioso civile o di basso valore economico. In questo senso, vogliamo ricordare un parere della Commissione Europea che poneva in evidenza l'incompatibilità tra obbligatorietà e onerosità.

Critiche arrivano anche dall’Anai con De Tilla “la mancanza di indipendenza, di professionalità e di trasparenza delle Camere di conciliazione private. A ciò si aggiunge l’assenza nei mediatori di una specifica professionalità con mancanza di specializzazione, qualificazione e perizia”.