Informazioni personali

Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

lunedì 2 maggio 2011

Non applicabile il tentativo obbligatorio di Conciliazione in caso di Consulenza Tecnica Preventiva - Ordinanza del Tribunale di Varese.

Tribunale di Varese decretp del 21/04/2011 - Consulenza Tecnica Preventiva e la mediazione

In caso di proposizione di un Ricorso ex art. 696 bis c.p.c. il Giudice che non sussistono le condizioni di procedibilità di cui all’art. 5, comma I, d.lgs. 28/2010. 
Ai sensi dell'art. 696 bis, “L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo art. 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Si applicano gli artt. da 191 a 197, in quanto compatibili”.
E' quindi già previsto che all'esperto sia affidato il potere di conciliare le parti, il relativo accordo contenuto nel verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; inoltre il verbale di conciliazione gode dell'esenzione dall'imposta di registro.
Il Tribunale di Varese ha precisato che «l’istituto non ha natura cautelare» e che «la prevalente giurisprudenza di merito (...) aderisce vuoi implicitamente vuoi esplicitamente alla tesi dottrinaria che inscrive l’istituto nell’alveo delle alternative dispute resolution, valorizzando la tensione della norma verso la composizione della lite, l’intervento di un terzo neutrale e le agevolazioni fiscali».
E' quindi evidente che l'istituto in esame si pone come strumento alternativo di risoluzione delle controversie e non come strumento cautelare di costituzione preventiva di un mezzo di prova. Con tale pronuncia il Tribunale di Varese sottolinea la funzione conciliativa dell'istituto di cui all'art. 696 bis c.p.c., considerandola al pari del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Nessun commento:

Posta un commento