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Caserta, Caserta, Italy
Avvocato presso l'Ordine di Santa Maria C.V. - Conciliatore presso la Camera di Commercio di Caserta, la Camera di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V., presso l'Organismo ME.DIA.R.E. -

giovedì 27 settembre 2012

Accordo Avvocato - Cliente, ovvero l'obbligo del preventivo.


ACCORDO AVVOCATO – CLIENTE cd. Preventivo Obbligatorio

Con l’introduzione del Decreto Cresci-Italia è stato introdotto l’utilizzo per gli avvocati del  Contratto professionale, obbligo per i professionisti di sottoporre al cliente un preventivo, o comunque  un accordo scritto con i suoi compensi.
Il Consiglio Nazionale Forense ha proposto uno Schema di contratto tipo  inserendo tutti gli adempimenti a cui sono obbligati gli avvocati, tra cui il consenso per il trattamento dei dati personali, l’informativa antiriciclaggio e l’indicazioni sull’obbligo di mediazione.




SCRITTURA PRIVATA avente ad oggetto iI CONFERIMENTO Dell’INCARICO PROFESSIONALE

L’anno………………, il giorno……………del mese di…………….in………….. nello Studio…………., sono presenti:
A)     Il sig.……………………………………… (in proprio/nella sua qualità di legale rappresentante di ………….),  nato a………. il…………, C.F.…………, P. IVA………. residente in………………, alla via …………………………, identificato con valido documento di riconoscimento, rilasciato da……………………..., in data….……….., la cui copia si allega al presente contratto (cfr. allegato 1 ), nel prosieguo chiamato Cliente;
Ovvero
il sig.………………… nella sua qualità di legale rappresentante della …………………, con sede in …………………alla via………………………, P. IVA …………………………, come da certificazione della CCIAA e in virtù di delibera assunta dagli organi sociali (cfr. allegato 2), documenti che si allegano alla presente, in proprio/nella sua qualità di datore di lavoro/responsabile civile della società/del sig……………, nel prosieguo chiamato Cliente;
           B)     l’Avv……………………., del foro di……………., con Studio in ……………., alla    
                  Via……………………., email………………, pec…………., C.F……………, P. IVA………,              
                  assicurato per la responsabilità professionale con polizza n………………., massimale ………….,  
                  emessa dalla………………..Agenzia di…………….,   nel prosieguo chiamato Avvocato;


Premesso che
 - natura stragiudiziale/giudiziale[1] dell’incarico
- oggetto;
- valore;
- il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio;
- il cliente dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17, 20 del medesimo decreto;

- il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art. 12, II comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette

 

Prestato
il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n. 196/2003

Convengono quanto segue:
Art. 1 Efficacia delle premesse del contratto
La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

Art. 2 Conferimento e oggetto dell’incarico
1.      Il Cliente conferisce all’avvocato, che accetta, l’incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella controversia di cui in premessa.
2.      Il Cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’avvocato del grado di complessità della controversia :
o   questione  ordinaria per i seguenti motivi …..
o   questione difficile per i seguenti motivi ……
o   questione complessa che richiede alto grado di approfondimento per i seguenti motivi ……
nonché dei costi prevedibili.
3.      Il cliente dichiara di essere stato informato dall’avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
4.      L’avvocato si impegna ad informare per iscritto il cliente di circostanze non prevedibili al momento della stipulazione del contratto che determinano un aumento dei costi, valutando anche l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
5.      Il Cliente, in relazione all’incarico conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell’avvocato mandato speciale e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l’espletamento dell’incarico.

Art. 3 Ausiliari. Consulenti e investigatori.
1.      Le parti concordano che l’avvocato possa avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della prestazione.
2.      L’avvocato si impegna ad informare il cliente della nomina di consulenti e/o di investigatori[2].

Art. 4 Determinazione del compenso
1.      Il compenso per le prestazioni professionali da svolgersi si quantifica consensualmente come segue:
Attività stragiudiziale

 €…(…) per l’attività stragiudiziale;
€…….(…)oneri di segreteria/oneri collaboratori/oneri domiciliatari[3]
€…….(…) spese per mezzo di trasporto, pernottamento ecc.[4];
Attività giudiziale civile/amministrativa/tributaria
€…. (….) per l’attività prestata nella procedura di mediazione, prevista dal Dlgs 28/2010;
€…(……)per la fase di studio;
€…(……)per la fase cautelare;
€… (……)per la fase introduttiva;
€...(…)per la fase istruttoria;
€...(…) per la fase decisoria;
€…(…) per la fase esecutiva;
€…(…) contributo unificato, marche atti giudiziari;
€…….(…)oneri di segreteria/oneri collaboratori/oneri domiciliatari[5]
€…….(…) spese per mezzo di trasporto, pernottamento ecc.[6]
Attività giudiziale penale

€…(……)per la fase di studio;
€…(……)per la fase delle indagini preliminari;
€…(……) attività correlate all’eventuale applicazione delle misure cautelari;
€…(……)per l’udienza preliminare;
€…(……) per il giudizio di primo grado/per riti alternativi;
€…(……) per il giudizio di appello;
€…(……)per il giudizio di legittimità;
€…(……)per la fase esecutiva;
€…(……) marche atti giudiziari;
€…(…)oneri di segreteria/oneri collaboratori/oneri domiciliatari[7]
€...(…) spese per mezzo di trasporto, pernottamento ecc.[8]

In alternativa
1.      Le parti concordano che il compenso sia calcolato sulla base del tempo dedicato dall’avvocato  in base alla tariffa professionale oraria, che nella specie è di €…(…)
2.      In caso di accordo transattivo, oltre al compenso per l’attività effettivamente svolta, si concorda una somma pari ad €…(………..)[9].
3.      Il compenso, liberamente determinato, come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all’importanza dell’opera.

Art. 5 Termini di corresponsione del compenso
1.      L’avvocato si impegna ad emettere le richieste di pagamento/fatture secondo le seguenti scadenze:
a)      €…………….(………….) al momento della sottoscrizione del presente contratto di incarico professionale;
b)      €…(…) per ciascun acconto, che sarà corrisposto periodicamente, su richiesta dell’avvocato, in relazione all’attività svolta;
c)      il saldo a conclusione dell’incarico.
2.      Il Cliente verserà detti importi entro quindici giorni dal preavviso di parcella. Il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall’avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto[10].
3.      Il cliente è tenuto a corrispondere all’avvocato l’intero importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall’onere di refusione posto a carico della controparte.
4.      Ove l’importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell’avvocato.
5.      L’avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio credito.
6.      In caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l’attività fino a quel momento svolta.
Allegati:    1) copia documento identificativo del cliente
                2) certificazione della CCIAA

                Data 
                                                                          Firma del Cliente                                                      
Firma dell’Avvocato                                                

    per approvazione espressa delle singole clausole contenute nei seguenti articoli del presente contratto:
-                 art. 2, comma 2, nella quale il cliente dichiara di essere stato adeguatamente informato dall’avvocato del   
          grado di complessità della controversia e dei costi prevedibili.
-                 art. 2, comma 3, nella quale il cliente dichiara di essere stato informato dall’avvocato di tutte le circostanze  
          prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
-                art. 6, comma 2, nella quale si prevede che il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata  
          rifusione delle spese anticipate dall’avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.
-                art. 6, comma 3, nella quale si prevede che il cliente è tenuto a corrispondere all’avvocato l’intero importo     
          risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall’onere di 
          refusione posto a carico della controparte.
-               art. 6, comma 4, nella quale si prevede che ove l’importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto  
         sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell’avvocato.
-              Art. 6, comma 5, nella quale si prevede che l’avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le  
        spese legali poste a carico di quest’ultima e a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del 
         proprio credito.
-           Art. 6, comma 6, nella quale si prevede che in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa   
        estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l’attività fino a quel momento svolta[11].

                 Firma del Cliente                                                                  …………………………………..
La presente scrittura redatta in duplice originale è stata sottoscritta dal cliente anche per ricevuta di copia
                 Firma Cliente                                                                        …………………………………


[1] Nella rappresentazione della natura della controversia vanno indicate anche le parti della stessa.
[2] Non si inserisce una voce “spese di consulenza” ovvero una voce “spese per investigazioni”, in quanto esse sono oggetto di un diverso contratto rispetto a quello di incarico professionale, contratto che intercorrerà tra cliente e consulente ovvero tra cliente e investigatore.
[3] L’art. 9, comma 4, d.l. 1/2012 fa riferimento a “spese, oneri, contributi”. All’interno del lemma “oneri” si vuole cercare di quantificare le spese vive non documentate.
[4] Queste spese possono essere determinate in modo forfettario ovvero in base alla documentazione che verrà prodotta successivamente, indicando, però, al momento della conclusione del presente contratto di conferimento di incarico professionale, un tetto massimo ovvero dei riferimenti alla tipologia di mezzo di trasporto che sarà utilizzato (es. treno, aereo, autovettura), classe del treno o dell’aereo, categoria alberghiera per il pernottamento.
[5] Cfr. nota 2.
[6] Cfr. nota 3.
[7] Cfr. nota 2.
[8] Cfr. nota 3.
[9] Tanto maggiore sarà il valore da concordare quanto prima, rispetto alla sottoscrizione del presente contratto di conferimento di incarico professionale, sia intervenuta la stipulazione dell’accordo transattivo.
[10] Ai sensi dell’art. 47 cod. deont. “L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa”. L’avvocato, quindi, ha sempre diritto di rinunciare al mandato, salvo l’obbligo di preavviso. Per tale ragione non si reputa opportuno prevedere un clausola che consenta all’avvocato di rinunciare la mandato in caso di mancato pagamento.
[11] Non si reputa opportuno prevedere il riferimento alla disciplina del contratto con il consumatore e, quindi, alla trattativa individuale delle citate clausole, per evitare che la qualificazione di contratto con il consumatore sia lo strumento per l’applicazione al professionista dello “statuto” dell’imprenditore. 

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