ACCORDO
AVVOCATO – CLIENTE cd. Preventivo Obbligatorio
Con
l’introduzione del Decreto Cresci-Italia è stato introdotto l’utilizzo per gli
avvocati del Contratto professionale,
obbligo per i professionisti di sottoporre al cliente un preventivo, o comunque
un accordo scritto con i suoi compensi.
Il
Consiglio Nazionale Forense ha proposto uno Schema di contratto tipo inserendo tutti gli adempimenti a cui sono obbligati
gli avvocati, tra cui il consenso per il trattamento dei dati personali, l’informativa
antiriciclaggio e l’indicazioni sull’obbligo di mediazione.
SCRITTURA
PRIVATA avente ad oggetto iI
CONFERIMENTO Dell’INCARICO
PROFESSIONALE
L’anno………………,
il giorno……………del mese di…………….in………….. nello Studio…………., sono presenti:
A)
Il sig.……………………………………… (in proprio/nella sua
qualità di legale rappresentante di ………….),
nato a………. il…………, C.F.…………, P. IVA………. residente in………………, alla via
…………………………, identificato con valido documento di riconoscimento, rilasciato
da……………………..., in data….……….., la cui copia si allega al presente contratto (cfr.
allegato 1 ), nel prosieguo chiamato Cliente;
Ovvero
il
sig.………………… nella sua qualità di legale rappresentante della …………………, con sede
in …………………alla via………………………, P. IVA …………………………, come da certificazione della
CCIAA e in virtù di delibera assunta dagli organi sociali (cfr. allegato 2),
documenti che si allegano alla presente, in proprio/nella sua qualità di datore
di lavoro/responsabile civile della società/del sig……………, nel prosieguo
chiamato Cliente;
B) l’Avv……………………., del foro di……………., con
Studio in ……………., alla
Via……………………., email………………, pec…………., C.F……………, P.
IVA………,
assicurato per la responsabilità professionale con polizza n……………….,
massimale ………….,
emessa dalla………………..Agenzia di……………., nel prosieguo chiamato Avvocato;
Premesso che
-
oggetto;
-
valore;
- il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa
di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati
personali ad opera dei difensori, dei loro domiciliatari, colleghi e
collaboratori di studio;
- il cliente dichiara di essere stato informato, ai
sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 28/2010, della possibilità di ricorrere al
procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli
artt. 17, 20 del medesimo decreto;
- il cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui
all’art. 12, II comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di
antiriciclaggio, gli avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette
Prestato
il consenso al trattamento
dei dati personali nei limiti di cui di cui agli artt. 1 e ss. del d. lgs. n.
196/2003
Convengono quanto segue:
Art.
1
Efficacia delle premesse del contratto
La premessa costituisce parte integrante
della presente scrittura.
Art.
2
Conferimento e oggetto dell’incarico
1.
Il Cliente conferisce all’avvocato, che
accetta, l’incarico di rappresentarlo, di assisterlo e difenderlo nella
controversia di cui in premessa.
2.
Il Cliente dichiara di essere stato
adeguatamente informato dall’avvocato del grado di complessità della
controversia :
o
questione ordinaria per i seguenti motivi …..
o
questione difficile per i seguenti
motivi ……
o
questione complessa che richiede alto
grado di approfondimento per i seguenti motivi ……
nonché dei costi prevedibili.
3.
Il cliente dichiara di essere stato
informato dall’avvocato di tutte le circostanze prevedibili al momento della
stipulazione del contratto.
4.
L’avvocato si impegna ad informare per
iscritto il cliente di circostanze non prevedibili al momento della
stipulazione del contratto che determinano un aumento dei costi, valutando
anche l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
5.
Il Cliente, in relazione all’incarico
conferito, si impegna a sottoscrivere in favore dell’avvocato mandato speciale
e a fornire al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per
l’espletamento dell’incarico.
Art.
3 Ausiliari. Consulenti e investigatori.
1.
Le parti concordano che l’avvocato possa
avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo
svolgimento della prestazione.
2.
L’avvocato si impegna ad informare il
cliente della nomina di consulenti e/o di investigatori[2].
Art.
4 Determinazione del compenso
1.
Il compenso per le prestazioni professionali
da svolgersi si quantifica consensualmente come segue:
Attività
stragiudiziale
€…(…) per l’attività stragiudiziale;
|
Attività
giudiziale civile/amministrativa/tributaria
€…. (….) per l’attività prestata nella
procedura di mediazione, prevista dal Dlgs 28/2010;
€…(……)per la fase di studio;
€…(……)per la fase cautelare;
€… (……)per la fase introduttiva;
€...(…)per la fase istruttoria;
€...(…) per la fase decisoria;
€…(…) per la fase esecutiva;
€…(…) contributo unificato, marche
atti giudiziari;
|
Attività
giudiziale penale
€…(……)per la fase di studio;
€…(……)per la fase delle indagini preliminari;
€…(……) attività correlate
all’eventuale applicazione delle misure cautelari;
€…(……)per l’udienza preliminare;
€…(……) per il giudizio di primo grado/per
riti alternativi;
€…(……) per il giudizio di appello;
€…(……)per il giudizio di legittimità;
€…(……)per la fase esecutiva;
€…(……) marche atti giudiziari;
|
In alternativa
1. Le parti concordano che il compenso sia
calcolato sulla base del tempo dedicato dall’avvocato in base alla tariffa professionale oraria,
che nella specie è di €…(…)
2.
In caso di accordo transattivo, oltre al
compenso per l’attività effettivamente svolta, si concorda una somma pari ad €…(………..)[9].
3.
Il compenso, liberamente determinato,
come sopra fissato è ritenuto dalle parti adeguato all’importanza dell’opera.
Art. 5 Termini di corresponsione
del compenso
1.
L’avvocato si impegna ad emettere le
richieste di pagamento/fatture secondo le seguenti scadenze:
a)
€…………….(………….) al momento della
sottoscrizione del presente contratto di incarico professionale;
b)
€…(…) per ciascun acconto, che sarà
corrisposto periodicamente, su richiesta dell’avvocato, in relazione all’attività
svolta;
c)
il saldo a conclusione dell’incarico.
2.
Il Cliente verserà detti importi entro
quindici giorni dal preavviso di parcella. Il mancato pagamento degli acconti
richiesti o la mancata rifusione delle spese anticipate dall’avvocato
costituiscono causa di risoluzione del presente contratto[10].
3.
Il cliente è tenuto a corrispondere
all’avvocato l’intero importo risultante dal presente contratto,
indipendentemente dalla minore liquidazione giudiziale e dall’onere di refusione
posto a carico della controparte.
4.
Ove l’importo liquidato giudizialmente
sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore
dell’avvocato.
5.
L’avvocato potrà farsi versare
direttamente dalla controparte le spese legali poste a carico di quest’ultima e
a trattenerle a titolo di compensazione sino a soddisfazione del proprio
credito.
6.
In caso di rinuncia al mandato o di
revoca o per altra causa estintiva, il cliente verserà quanto pattuito per l’attività
fino a quel momento svolta.
Allegati: 1) copia documento identificativo del cliente
2) certificazione della CCIAA
Data
Firma
del Cliente
Firma
dell’Avvocato
per
approvazione espressa delle singole clausole contenute nei seguenti articoli
del presente contratto:
- art. 2, comma 2, nella quale il cliente dichiara
di essere stato adeguatamente informato dall’avvocato del
grado di complessità
della controversia e dei costi prevedibili.
- art. 2, comma 3, nella quale il cliente
dichiara di essere stato informato dall’avvocato di tutte le circostanze
prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
- art. 6, comma 2, nella quale si prevede
che il mancato pagamento degli acconti richiesti o la mancata
rifusione delle
spese anticipate dall’avvocato costituiscono causa di risoluzione del presente
contratto.
- art. 6, comma 3, nella quale si prevede
che il cliente è tenuto a corrispondere all’avvocato l’intero importo
risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla minore liquidazione
giudiziale e dall’onere di
refusione posto a carico della controparte.
- art. 6, comma 4, nella quale si prevede
che ove l’importo liquidato giudizialmente sia superiore a quanto
sopra
pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore dell’avvocato.
- Art. 6, comma 5, nella quale si prevede
che l’avvocato potrà farsi versare direttamente dalla controparte le
spese
legali poste a carico di quest’ultima e a trattenerle a titolo di compensazione
sino a soddisfazione del
proprio credito.
- Art. 6, comma 6, nella quale si prevede
che in caso di rinuncia al mandato o di revoca o per altra causa
Firma
del Cliente …………………………………..
La
presente scrittura redatta in duplice originale è stata sottoscritta dal
cliente anche per ricevuta di copia
Firma
Cliente …………………………………
[1] Nella rappresentazione della
natura della controversia vanno indicate anche le parti della stessa.
[2] Non si inserisce una voce “spese
di consulenza” ovvero una voce “spese per investigazioni”, in quanto esse sono
oggetto di un diverso contratto rispetto a quello di incarico professionale,
contratto che intercorrerà tra cliente e consulente ovvero tra cliente e
investigatore.
[3] L’art. 9, comma 4, d.l. 1/2012
fa riferimento a “spese, oneri,
contributi”. All’interno del lemma “oneri” si vuole cercare di quantificare
le spese vive non documentate.
[4] Queste spese
possono essere determinate in modo forfettario ovvero in base alla
documentazione che verrà prodotta successivamente, indicando, però, al momento
della conclusione del presente contratto di conferimento di incarico
professionale, un tetto massimo ovvero dei riferimenti alla tipologia di mezzo
di trasporto che sarà utilizzato (es. treno, aereo, autovettura), classe del
treno o dell’aereo, categoria alberghiera per il pernottamento.
[5] Cfr. nota 2.
[6] Cfr. nota 3.
[7] Cfr. nota 2.
[8] Cfr. nota 3.
[9] Tanto maggiore sarà il valore da
concordare quanto prima, rispetto alla sottoscrizione del presente contratto di
conferimento di incarico professionale, sia intervenuta la stipulazione
dell’accordo transattivo.
[10]
Ai sensi dell’art. 47 cod.
deont. “L’avvocato
ha diritto di rinunciare al mandato. In
caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un
preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario
fare per non pregiudicare la difesa”.
L’avvocato, quindi, ha sempre diritto di rinunciare al mandato, salvo l’obbligo
di preavviso. Per tale ragione non si reputa opportuno prevedere un clausola
che consenta all’avvocato di rinunciare la mandato in caso di mancato
pagamento.
[11] Non si reputa opportuno
prevedere il riferimento alla disciplina del contratto con il consumatore e,
quindi, alla trattativa individuale delle citate clausole, per evitare che la
qualificazione di contratto con il consumatore sia lo strumento per
l’applicazione al professionista dello “statuto” dell’imprenditore.
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